Archivio degli autori Avv. Alberto Del Campo

Orientamenti applicativi ARAN a seguito della riforma Brunetta (D. Lgs. n.150/2009)

RACCOLTA DEGLI ORIENTAMENTI APPLICATIVI PRESENTATI IN OCCASIONE DEL SEMINARIO ARAN “I CCNL DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA INTRODOTTA DAL D.LGS. N. 150 DEL 2009”  (ROMA-BOLOGNA 2 E 16 MARZO 2011):

Computo delle ferie aggiuntive per rischio radiologico. Cassazione Civile, ordinanza 15 febbraio 2011, n. 3748

In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l’art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poichè la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi.

Indennità di rischio radiologico. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 24-02-2011, n. 4525.

L’indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell’ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo”.

Nel caso in specie i chirurghi ortopedici, in forza della mansioni concretamente espletate, si trovavano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non era inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Infatti gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, nè potevano essere protetti da rembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè potevano cambiarsi in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.


La sentenza:

Danno morale e danno psichico. Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1072 del 18 gennaio 2011

In caso di lesione dell’integrità fisica – nella specie conseguente ad un infortunio sul lavoro – che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, è configurabile un danno biologico di natura psichica subito dalla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte, reclamabile dai suoi eredi, la cui entità dipende non già dalla durata dell’intervallo tra la lesione e la morte bensì dall’intensità della sofferenza provata; il diritto al risarcimento di tale danno è trasmissibile agli eredi. In tal caso tuttavia il danno psichico non può essere preso in considerazione una seconda volta come danno morale. (Nella specie, il S.C. ha confermato il riconoscimento nella misura del 100% del danno biologico terminale, jure successionis, avendo – in base agli esiti della effettuata ctu medica – il lavoratore subito un danno psichico totale per la presenza di una sofferenza e di una disperazione esistenziale di intensità tale da determinare, nella percezione dell’infortunato, un danno catastrofico, in una situazione di attesa lucida e disperata dell’estinzione della vita). 

La sentenza

Regione Siciliana. Linee guida per gli atti aziendali

Linee guida destinate alle aziende pubbliche del servizio sanitario regionale (SSR) per la redazione dei nuovi atti aziendali a

Decreto 4 agosto 1998

Decreto Assessorato alla Sanità Regione Sicilia

seguito del riordino stabilito dalla legge regionale 14 aprile 2009 n. 5.

Indennità di terapia subintensiva. In quali reparti? Cassazione Sez. lavoro, sentenza 11-05-2010, n. 11406 e Tribunale di Cassino, sentenza 18/04/2011

La Cassazione precisa che l’art.44, comma 6, del CCNL del Comparto Sanità non deve interpretarsi nel senso di “ogni giornata di terapia intensiva effettivamente prestata”, bensì nel senso di  “ogni giornata di presenza sul lavoro” nell’espletamento di una attività che comprende anche l’effettuazione di terapie intensive. L’indennità pertanto spetta anche a chi non è assegnato ad Unità Operative di Terapia Intensiva (nel caso in specie il servizio era stato espletato salutariamente presso il Pronto Soccorso).
La sentenza della Cassazione:

e del Tribunale di Cassino:

La sentenza

Annullamento del D.M. Sanità 12/09/2006, tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie. Consiglio di Stato, sentenza 2/3/2010 n.1205

Il Consiglio di Stato conferma l’annullamento del D.M Sanità 12 settembre 2006, recante “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie”, in ragione del riscontrato difetto di istruttoria in rapporto ai parametri normativi regolatori della materia.
Tuttavia le tariffe si considerano confermate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 299 del 27 dicembre 2006 – supplemento ordinario n. 244, la quale all’art. 1, comma 796, lettera o), che introducono gli sconti tariffari. La sentenza:

REGIONE SICILIANA E REGIME DI RICOVERO NELLE R.S.A. Circolare 24 maggio 2010

L’Assessorato pone un limite di 12 mesi al ricovero in R.S.A. e pone il 50% della rettta di degenza a carico dell’assistito e degli obbligati agli alimenti. La circolare: