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La riforma organica della responsabilità erariale. L. 7 gennaio 2026 n.1

La Legge n. 1 del 7 gennaio 2026, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, riformula la responsabilità erariale e le funzioni della Corte dei conti.
Le novità principale è l’introduzione di un tetto massimo al risarcimento danni (spesso 30% del danno), l’obbligo di polizza assicurativa per i gestori di risorse pubbliche e un controllo preventivo rafforzato sugli atti PNRR.La riforma limita la colpa grave a violazioni manifeste di norme, travisamento dei fatti o palese contrasto con atti del procedimento.
Fatta eccezione per dolo o arricchimento illecito, il risarcimento del danno è ridotto, con tetti massimi legati al doppio della retribuzione annua o al 30% del danno accertato.
Chiunque gestisca risorse pubbliche (dipendenti, amministratori) è obbligato a di stipulare una polizza per colpa grave, con oneri a proprio carico.
Viene rafforzato il controllo preventivo della Corte dei conti sugli appalti e atti PNRR/PNC, con termini perentori per la registrazione e presunzioni di buona fede per gli organi politici.
Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso al 22 gennaio 2026.
La Corte dei Conti ha espresso preoccupazioni riguardo ai rischi di una “burocrazia difensiva” e all’efficacia del silenzio-assenso nel controllo contabile. La norma vorrebbe bilanciare la tutela erariale con l’esigenza di non bloccare l’attività amministrativa ma, unitamente ad altre modifiche legislative, come l’abolizione del reato di abuso d’Ufficio, rischia di depotenziare la tutela dell’integrità erariale e di deresponsabilizzare i dipendenti pubblici.
Il link alla legge:
 

Concussione dello specialista convenzionato e danno all’immagine della P.A. Corte dei Conti, sentenza del 27/03/2013 n.1392.

Il medico specialista convenzionato che chiede dei soldi ai propri pazienti promettendo una “corsia preferenziale” per sottoporli ad interventi chirurgici oltre a commettere il reato di concussione causa un danno all’immagine della pubblica amministrazione che deve essere risarcito (nella specie liquidato in via equitativa in € 5.000,00).

La sentenza

Danno da iperprescrizione di farmaci del Medico di Medicina Generale e danno da “disservizio”. Corte dei Conti Lombardia, sentenza 14/06/2011 n.374

La Corte afferma che il MMG esercita una discrezionalità tecnica che è sindacabile  dal Giudice contabile, ma nel caso esaminato rigetta la domanda di condanna per mancanza di colpa grave. Condanna invece il medico per il danno da “disservizio” causato per l’aggravio di costi amministrativi per l’istruzione del procedimento.

La sentenza