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Il lavoro straordinario và pagato, anche se non autorizzato

n tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell’art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost.

Il consenso alle prestazioni può essere infatti anche implicito e la violazione del divieto genera solo la responsabilità del funzionario che ha consentito la prestazione (Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 28 giugno 2024 n.17912).

La sentenza

Differenze tra qualifica D e Ds. Corte di Cassazione Sez. Lavoro 20 febbraio 2020 N.4386

Sulle differenze tra qualifica D e Ds in termin di responsabilità per i risultati della struttura e ampio margine di discrezionalità.

       La sentenza

Attività intramoenia per ilpersonale non medico: obblighi contributivi e limiti all’orario di lavoro.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. INTERPELLO N.15/2011.

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamentazione dell’attività intramoenia per il personale non medico – obblighi contributivi – disciplina in materia di tempi di lavoro. A fini fiscali l’attività intramoenia è considerata di lavoro dipendente, mentre non si applicano le limitazioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003. La risposta del Ministero:

L’infemiere è destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del paziente. Cassazione Penale Sez. IV, sentenza 20/06/2011 n.24573

L’infemiere è destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del paziente avente ad oggetto il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. La sentenza:

 

Computo delle ferie aggiuntive per rischio radiologico. Cassazione Civile, ordinanza 15 febbraio 2011, n. 3748

In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l’art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poichè la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi.

Consiglio di Stato, sentenza 18/03/2010 n.1581

Il rapporto di lavoro con l’ente pubblico, anche se nullo, produce tutti gli effetti economici.

La sentenza

Congedo aggiuntivo di quindici giorni in favore del personale esposto al rischio radiologico. Consiglio di Stato sentenza 3/11/2010 n.7800.

Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, in favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà. La sentenza:

Retribuzione del tempo necessario per recarsi al lavoro. Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Sentenza 26-07-2010, n. 17511

Secondo la Cassazione il tempo necessario per recarsi al lavoro si verifica unicamente nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, e, in particolare, ove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. La sentenza

La sentenza