Archivio per Categoria Lavoro & Sanità

Approvato il nuovo CCNL del Comparto 2022/2024

Tratto da www.aranagenzia.it

In data 27.10.2025 l’ARAN e le parti sindacali hanno sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024. Il contratto si rivolge a oltre 581.000 dipendenti del comparto, compresa la sezione della ricerca sanitaria e prevede un aumento medio mensile di 172 euro per 13 mensilità.

Il CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale volte a migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare le competenze professionali in continuità con il precedente contratto.

E’ stato infatti previsto, fra l’altro, l’ampliamento della platea dei possibili dipendenti che possono partecipare all’accesso all’area di elevata qualificazione: oltre alla laurea magistrale accompagnata da un incarico di funzione di almeno tre anni è stata introdotta la possibilità di accesso al personale in possesso della laurea triennale accompagnata da un periodo di incarico di funzione di almeno sette anni oppure il possesso di titoli di studio equipollenti ai sensi dell’art. 4 della Legge 26.2.1999, n. 42 unitamente ad un periodo di almeno sette anni di incarico di funzione.

Sono stati inoltre introdotti e/o rivisti alcuni aspetti degli istituti contrattuali, fra i quali:

  • la possibilità, in via sperimentale e garantendo comunque qualità e livello dei servizi resi all’utenza, di poter articolare l’orario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni, previa adesione volontaria da parte dei lavoratori;
  • il riconoscimento del buono pasto in lavoro agile nonchè la priorità di accesso a questo istituto contrattuale per chi è in situazioni di disabilità o per assistenza a famigliari disabili;
  • l’aggiornamento di alcuni aspetti degli incarichi già previsti dal precedente contratto prevedendo, fra l’altro, la possibilità di poter coniugare lo straordinario in presenza di incarico fino al valore di 5.000 euro.

E’ stato introdotto il nuovo profilo di Assistente infermiere, già istituito con specifico Accordo Stato Regioni, figura intermedia fra i profili dell’area dei Professionisti della salute e dei funzionari e dell’area degli Operatori; sono state estese alcune tutele relative a permessi, assenze e congedi nonché la formazione del personale.

Sono stati inoltre disciplinati gli istituti delle prestazioni aggiuntive e dell’attività di collaborazione alla realizzazione della libera professione intramuraria del dirigente sanitario.

Particolare attenzione è stata poi riservata all’aumento dell’età media del personale prevedendo specifiche politiche e strumenti di age management volte a favorire e a migliorare le condizioni di lavoro del personale pubblico che presenta oggi un’età media elevata, la possibilità di fruizione delle ferie anche ad ore, eventuali necessità temporanee del personale che possono essere affrontate attraverso la concessione di limitati periodi di part time in deroga alla graduatoria annuale.

Data la peculiarità del settore sanitario, è stata introdotta specifica tutela per il personale oggetto di aggressioni da parte di terzi, prevedendo il patrocinio legale da parte dell’Azienda e la possibilità, se richiesta dal dipendente, di supporto psicologico.

Infine, sono state aggiornate le indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato nonché l’indennità di pronto soccorso prevedendo un meccanismo di distribuzione delle risorse fra regioni in linea con quanto già introdotto con il contratto dell’area, delineando un percorso che consenta l’integrale utilizzo delle disponibilità economiche garantite dalla legge.

Il CCNL

          Il CCNL

I limiti alle competenze del fisioterapista

Cassazione Penale, sentenza 7 agosto 2025 n.29217

La diagnosi e la prescrizione della terapia sono atti riservati alla professione medica ed il fisioterapista che esegue diagnosi ed elabora programmi terapeutici e riabilitativi commette il reato di esercizio abusivo della professione medica (art.348 c.p.). A questi compete l’esecuzione, in autonomia, della prescrizione medica.

Il testo

 

Ferie non godute, mobilità e monetizzazione

Tribunale di Catania, sentenza n.1100 del 12 marzo 2025.

Il Tribunale conferma la giurisprudenza consolidata: in caso di mobilità il lavoratore non perde le ferie non godute, ma ne può usufruire presso la nuova azienda sanitaria. Infine, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non godute devono essere monetizzate. E’ noto che l’onere di provare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie è a carico del datore di lavoro.

La sentenza

La sentenza

Trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari

Corte di Cassazione Civile, sentenza 27 settembre 2024 n.25820

Anche all’interno del nuovo sistema normativo, seguito all’abrogazione del divieto di pubblicità informativa dei professionisti sanitari introdotta dal d.l. n. 223/06 (cosiddetto «decreto Bersani»), gli Ordini professionali conservano il potere di verifica, al fine dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della veridicità dei messaggio pubblicitario; l’art. 4, comma 2, del d.P.R. 3 agosto 2012, n. 137 statuisce, infatti, che la pubblicità informativa deve essere «funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria».

Nel caso in specie la grafica delle litografie e dei volantini e dei cartelloni era tale da far risaltare ed enfatizzare il dato economico e il contenuto risultava equivoco e suggestivo tale da attrarre la clientela con costi molto bassi, incompatibili con la dignità e il decoro della professione; per esempio, erano utilizzati termini quali «servizio low cost» e «gratis» che avevano carattere prettamente commerciale, tendenti a persuadere il possibile cliente attraverso concetti comunicativi emozionali, basati su elementi eccedenti l’ambito informativo previsto dal Codice deontologico e che concretizzavano un tentativo di accaparramento di clientela attraverso un mezzo illecito, con un immagine ridicolizzante la professione.

Il testo dell'ordinanza

Il testo dell’ordinanza

Neutralizzazione dei periodi contributivi anche per le pensioni miste

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza del 2/12/2024, n.30803,

afferma che “Il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. “neutralizzazione” dei periodi a retribuzione ridotta può trovare applicazione anche nei casi in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo (Cass. nn. 29967/22, 28025/18, 26442/21, 32775721). Infatti, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 5, “la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia“, e chiarisce che essa deve essere intesa nel senso che “al compimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia diviene applicabile tutta la disciplina dettata per tale pensione, ivi compresa quella relativa ai requisiti contributivi, con la conseguenza che diviene astrattamente possibile richiedere la neutralizzazione di quella parte della contribuzione finale che si appalesi non più necessaria in relazione al requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia e la cui sterilizzazione appaia invece idonea a garantire all’assicurato un più elevato trattamento di pensione”.

La “neutralizzazione” consente di eliminare dal calcolo della pensione gli anni in cui si è percepita una retribuzione inferiore, se non sono più necessari per l’accesso alla pensione, il che può portare ad una riliquidazione più favorevole. Tuttavia ci sono due limiti temporali:

  1. E’ possibile neutralizzare solamente i contributi dei cinque anni precedenti al pensionamento. Infatti la Corte Costituzionale, con la sentenza n.82 del 13/04/2017 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, 8° comma, L. 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede il diritto alla «neutralizzazione» dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio, coinvolgendo scelte discrezionali spettanti solo al legislatore
  2. E’ possibile la neutralizzazione solo dei contributi successivi alla maturazione del diritto alla pensione; e questo significa che per la pensione di vecchiaia non possono essere oggetto di neutralizzazione i primi 20 anni di contributi, ma solo quelli successivi. Infine, per la pensione anticipata la “neutralizzazione” non può portare a ridurre il periodo utile al di sotto dei requisiti minimi di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
La sentenza

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza del 2 dicembre 2024, n.30803

I buoni pasto sono dovuti durante le ferie: Corte di Cassazione, ord. 24 settembre 2024 n.25840

La retribuzione da utilizzare come parametro per il periodo delle ferie, o per l’indennità di ferie non godute, deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore e, pertanto, anche i buoni pasto

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che con l’espressione contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).

La sentenza

Corte di Cassazione, ordinanza del 24 settembre 2024 n.25840

AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPOSTA N.23/2025

Le prestazioni rese nei confronti degli associati possono beneficiare, al pari dei consorzi e delle cooperative, del regime di esenzione dell’IVA di cui all’articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, e della conseguente dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36­bis del medesimo decreto. 

Tuttavia l’Associazione si deve qualificaew come ente privato, diverso dalle società, che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir. Il reddito prodotto dall’Associazione deve quindi essere considerato reddito di impresa da qualsiasi fonte provenga, ai sensi dell’articolo 81 del Tuir e soggetto ad IRES. E’  inoltre soggetta all’Irap, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.446 del 1997.

  1.  La risposta

Corte di Cassazione, Ordinanza del 21 maggio 2024 n.14083

La Corte precisa il nuovo orientamento:

1) In linea di principio il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere sostituito da una indennità finanziaria.

2) Sono contrarie al diritto comunitario ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea disposizioni interne che prevedano la perdita del diritto alle ferie se non godute entro il periodo di riferimento o altro periodo successivo, anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia.

3) E’ il datore di lavoro che deve provare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie, anche mediante invito formale ed incondizionato, con espresso avviso, in mancanza, della perdita del diritto. Il divieto di monetizzazione opera solo nel caso in cui il dipendente rinunci di propria volontà al godimento delle ferie, pena la violazione degli artt.32 e 36 della Costituzione. In conclusione, nel caso in specie, il dipendente non perde il diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità.

L'ordinanza

Corte di Cassazione, Ordinanza del 21 maggio 2024 n.14083

Esenzione IMU attività sanitarie ed assistenziali (Cass. Civ., ord. n.32690/2024)

L’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede l’esenzione da ICI (IMU) per gli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali: «attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive», nonchè per gli immobili destinati allo svolgimento delle «attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.222», e cioè le “attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana“, a condizione che le attività siano svolte da “enti pubblici e privati diversi dalle società,  trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato“. Inoltre, perchè le attività siano “non commerciali” è necessario che siano effettuate a titolo gratuito o con un corrispettivo simbolico.  Inoltre, l’art. 1, lett. p, del d.m. 19 novembre 2012, n.200, sancisce che le “modalità non commerciali” sono le «modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell’Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà”. Posto, ciò, la Corte di Cassazione stabilisce che “In materia di IMU, per usufruire dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (in forza del rinvio disposto dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla Regione in ossequio ai limiti fissati dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni erogate, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di ONLUS, ma è necessario che quest’ultima – oltre ad assolvere l’obbligo dichiarativo di cui all’art. 9, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nelle forme stabilite dall’art. 6 del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, che è adempimento essenziale ed imprescindibile per godere dell’agevolazione (anche in caso di utilizzazione “mista”) – dimostri che le attività a cui l’immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti secondo la tipizzazione legislativa e regolamentare, siano svolte con modalità “non commerciali” nell’accezione  sancita dalla decisione adottata dalla Commissione Europea del 19 dicembre 2012″ nel senso sopra precisato.

L'ordinanza

Il Tribunale di Catania riconosce il diritto ai buoni pasto oltre la sesta ora di lavoro

L’art.8 del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), dispone che “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo“.
Il testo legislativo, dunque, collega la consumazione del pasto con la pausa di lavoro, dopo la sesta ora di lavoro.

La sentenza

Tribunale di Catania, sentenza n.5716/2024 del 18/12/2024