Archivio per Categoria Lavoro & Sanità

Non tassabilità del risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa e/o dei buoni pasto. Risposta dell’ADE

Le somme corrisposte a titolo di ”risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia” e di ”risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo” integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno e, pertanto, non assumono rilevanza reddituale.
In considerazione della natura accessoria al credito principale, desumibile dall’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del TUIR (cfr. anche circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, punto 1.4), non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.

La risposta della Agenzia delle Entrate

D. Lgs. n.96/2026 Parità e trasparenza retributiva. Questi sconosciuti…

Il decreto legislativo chiarisce il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro anche nel settore privato, oltre che in quello pubblico (v. art.45 D. Lgs. n.165/2001), facilitando la tutela del lavoratore sia al momento dell’accesso al lavoro che nel momento delle progressioni di carriera o delle selezioni per l’accesso ad incarichi dirigenziali.

Il D. Lgs. si applica sia al settore privato che a quello pubblico, ivi compresi i dirigenti, ad esclusione del lavoro domestico e del lavoro intermittente. Si applica anche ai candidati ad un impiego.

Introduce una nozione ampia di retribuzione, comprendente anche le parti accessorie o variabili (es. indennità di funzione, differenziali economici, retribuzione di posizione); introduce  criteri certi per distinguere tra “stesso lavoro” e “lavoro di pari valore” rinviando alla contrattazione collettiva e comunque basati su condizioni oggettive.

La trasparenza retributiva inizia nella fase di assunzione: i candidati hanno il diritto di conoscere la retribuzione iniziale, compresa quella accessoria, prima del colloquio; è vietato chiedere lo storico degli stipendi dei candidati.

Identico diritto  ha il lavoratore alla trasparenza della determinazione delle retribuzioni e dei criteri per la progressione economica.

Informazioni: I lavoratori possono richiedere dati chiari sui livelli retributivi suddivisi per genere, riferiti a chi svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Obblighi di reporting: Le aziende con più di cento dipendenti devono monitorare e comunicare regolarmente i divari retributivi di genere alle autorità competenti.

Le tutele previste sono anche quelle del codice delle pari opportunità.

Di seguito il link al D. Lgs. n.96/2026:

Link al D. Lgs. n.96/2026 in Normattiva

La nuova stabilizzazione dei lavoratori della Sanità

L’art.2, comma 21 septies del D.L. 19 febbraio 2026 n.19, in corso di conversione, dispone che “gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e comunque entro il limite massimo del 30 per cento dei posti complessivamente programmati nel triennio di riferimento, possono procedere, fermo restando quanto previsto dal comma 21-decies, al reclutamento del personale in possesso dei requisiti di cui al presente comma secondo le seguenti modalità:
a) mediante procedure concorsuali, prevedendo una riserva non superiore al 50 per cento dei posti disponibili in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili autorizzati a legislazione vigente, mediante procedure selettive per titoli e colloquio, con valorizzazione dell’esperienza professionale maturata, in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno ventiquattro mesi di servizio continuativo presso i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale, purché reclutato a tempo determinato, con procedure concorsuali, ancorché non più in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Come al solito, la norma non è chiara, sembra che le due ipotesi continuano a riferirsi, la prima, ai contratti flessibili e la seconda ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Senonchè, a differenza della stabilizzazione “Covid“, anche nel caso di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ci sarà una selezione per titoli e colloquio (ed allora perchè non chiamarlo concorso?) e non una stabilizzazione diretta.

Rischio radiologico e poteri della Commissione di valutazione

Corte di Cassazione, ordinanza 29 aprile 2025 n.11310

La Corte supera il precedente indirizzo (Cass. 30 maggio 2012, n. 8660) secondo il quale la verifica delle singole situazioni concrete ad opera della Commissione di valutazione del rischio radiologico riveste carattere costitutivo, dipendendo dal suo esito il riconoscimento dell’indennità e delle ferie aggiuntive. E’ possibile invece provare in giudizio provare in giudizio l’esposizione qualificata richiesta dalla normativa, ovvero l’effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia, e cioè l`esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230 del 1995, ovvero lo svolgimento abituale dell’attività professionale in zona controllata o l’assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta.

    L’ordinanza

La Cassazione censura l’arbitrio nelle selezioni interne del personale

Con l’ ordinanza  n. 32842 del 16 dicembre 2025 la Sezione Lavoro dà piena attuazione al principio di buona fede contrattuale: 

“Ove il datore di lavoro non abbia fornito, nemmeno in sede giudiziale, alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta del personale ritenuto idoneo – a parità di requisito di accesso è configurabile l’inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile. Essendo certo l’inadempimento dell’obbligazione datoriale (di eseguire la scelta sulla base dei principi di correttezza e buona fede), il danno è certo quanto all’an debeatur. Incerta è la sua misura, da determinare sulla base d’un criterio probabilistico” (Cass. n. 15810/2001). Nell’impossibilità (od estrema difficoltà) di provare l’entità del danno per perdita di chances, è consentita al giudice la liquidazione equitativa Il lavoratore ha pertanto diritto al risarcimento del danno da perdita di chance che non sarà condizionato alla prova, da parte sua, che la scelta, ove correttamente eseguita, si sarebbe certamente risolta in suo favore ove, in considerazione dalla mancanza assoluta dei criteri di selezione applicati e del comportamento processuale della controparte, non sia stato posto in grado di prospettare il probabile esito della selezione (Cass. n. 3415/2012)”.

L’ordinanza

L’indennità di turno và corrisposta anche durante le ferie

Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 25528 Anno 2025

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425, richiamata dalla Corte territoriale).

Lo scopo è quello di evitare un compenso minore che possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.

       L’ordinanza

Approvato il nuovo CCNL del Comparto 2022/2024

Tratto da www.aranagenzia.it

In data 27.10.2025 l’ARAN e le parti sindacali hanno sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024. Il contratto si rivolge a oltre 581.000 dipendenti del comparto, compresa la sezione della ricerca sanitaria e prevede un aumento medio mensile di 172 euro per 13 mensilità.

Il CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale volte a migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare le competenze professionali in continuità con il precedente contratto.

E’ stato infatti previsto, fra l’altro, l’ampliamento della platea dei possibili dipendenti che possono partecipare all’accesso all’area di elevata qualificazione: oltre alla laurea magistrale accompagnata da un incarico di funzione di almeno tre anni è stata introdotta la possibilità di accesso al personale in possesso della laurea triennale accompagnata da un periodo di incarico di funzione di almeno sette anni oppure il possesso di titoli di studio equipollenti ai sensi dell’art. 4 della Legge 26.2.1999, n. 42 unitamente ad un periodo di almeno sette anni di incarico di funzione.

Sono stati inoltre introdotti e/o rivisti alcuni aspetti degli istituti contrattuali, fra i quali:

  • la possibilità, in via sperimentale e garantendo comunque qualità e livello dei servizi resi all’utenza, di poter articolare l’orario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni, previa adesione volontaria da parte dei lavoratori;
  • il riconoscimento del buono pasto in lavoro agile nonchè la priorità di accesso a questo istituto contrattuale per chi è in situazioni di disabilità o per assistenza a famigliari disabili;
  • l’aggiornamento di alcuni aspetti degli incarichi già previsti dal precedente contratto prevedendo, fra l’altro, la possibilità di poter coniugare lo straordinario in presenza di incarico fino al valore di 5.000 euro.

E’ stato introdotto il nuovo profilo di Assistente infermiere, già istituito con specifico Accordo Stato Regioni, figura intermedia fra i profili dell’area dei Professionisti della salute e dei funzionari e dell’area degli Operatori; sono state estese alcune tutele relative a permessi, assenze e congedi nonché la formazione del personale.

Sono stati inoltre disciplinati gli istituti delle prestazioni aggiuntive e dell’attività di collaborazione alla realizzazione della libera professione intramuraria del dirigente sanitario.

Particolare attenzione è stata poi riservata all’aumento dell’età media del personale prevedendo specifiche politiche e strumenti di age management volte a favorire e a migliorare le condizioni di lavoro del personale pubblico che presenta oggi un’età media elevata, la possibilità di fruizione delle ferie anche ad ore, eventuali necessità temporanee del personale che possono essere affrontate attraverso la concessione di limitati periodi di part time in deroga alla graduatoria annuale.

Data la peculiarità del settore sanitario, è stata introdotta specifica tutela per il personale oggetto di aggressioni da parte di terzi, prevedendo il patrocinio legale da parte dell’Azienda e la possibilità, se richiesta dal dipendente, di supporto psicologico.

Infine, sono state aggiornate le indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato nonché l’indennità di pronto soccorso prevedendo un meccanismo di distribuzione delle risorse fra regioni in linea con quanto già introdotto con il contratto dell’area, delineando un percorso che consenta l’integrale utilizzo delle disponibilità economiche garantite dalla legge.

Il CCNL

          Il CCNL

I limiti alle competenze del fisioterapista

Cassazione Penale, sentenza 7 agosto 2025 n.29217

La diagnosi e la prescrizione della terapia sono atti riservati alla professione medica ed il fisioterapista che esegue diagnosi ed elabora programmi terapeutici e riabilitativi commette il reato di esercizio abusivo della professione medica (art.348 c.p.). A questi compete l’esecuzione, in autonomia, della prescrizione medica.

Il testo

La sentenza

Ferie non godute, mobilità e monetizzazione

Tribunale di Catania, sentenza n.1100 del 12 marzo 2025.

Il Tribunale conferma la giurisprudenza consolidata: in caso di mobilità il lavoratore non perde le ferie non godute, ma ne può usufruire presso la nuova azienda sanitaria. Infine, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non godute devono essere monetizzate. E’ noto che l’onere di provare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie è a carico del datore di lavoro.

La sentenza

La sentenza

Trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari

Corte di Cassazione Civile, sentenza 27 settembre 2024 n.25820

Anche all’interno del nuovo sistema normativo, seguito all’abrogazione del divieto di pubblicità informativa dei professionisti sanitari introdotta dal d.l. n. 223/06 (cosiddetto «decreto Bersani»), gli Ordini professionali conservano il potere di verifica, al fine dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della veridicità dei messaggio pubblicitario; l’art. 4, comma 2, del d.P.R. 3 agosto 2012, n. 137 statuisce, infatti, che la pubblicità informativa deve essere «funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria».

Nel caso in specie la grafica delle litografie e dei volantini e dei cartelloni era tale da far risaltare ed enfatizzare il dato economico e il contenuto risultava equivoco e suggestivo tale da attrarre la clientela con costi molto bassi, incompatibili con la dignità e il decoro della professione; per esempio, erano utilizzati termini quali «servizio low cost» e «gratis» che avevano carattere prettamente commerciale, tendenti a persuadere il possibile cliente attraverso concetti comunicativi emozionali, basati su elementi eccedenti l’ambito informativo previsto dal Codice deontologico e che concretizzavano un tentativo di accaparramento di clientela attraverso un mezzo illecito, con un immagine ridicolizzante la professione.

Il testo dell'ordinanza

Il testo dell’ordinanza