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Risarcimento per mancata possibilità dell’intramoenia

La Corte di  Cassazione, con la sentenza n.35056 del 14 dicembre 2023, cambia orientamento:
Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Grava, pertanto, sull’Azienda sanitaria l’obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l’esercizio dell’attività medesima è subordinato. L’inadempimento dell’Azienda e l’ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001“, e cioè:

Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento

       La sentenza

Cassazione: stop al risarcimento agli specializzandi

La Corte di Cassazione con la sentenza n.18344 del 4 luglio 2024, mette una pietra tombale sul risarcimento del danno per la mancata remunerazione dei medici specializzandi negli anni 1982/1991:

il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”, perchè da quel momento l’inadempimento dello Stato, per tutti gli altri specializzandi, è divenuto inquivocabile. 

A fronte del susseguirsi delle sentenze di rigetto, la Corte ha addirittura condannato i ricorrenti a risarcire allo Stato il danno per limte temeraria! 
In questso settore occorre una corretta informazione, dato che ancora oggi c’è chi illude i medici ex specializzandi. 

      La sentenza

Il lavoro straordinario và pagato, anche se non autorizzato

n tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell’art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost.

Il consenso alle prestazioni può essere infatti anche implicito e la violazione del divieto genera solo la responsabilità del funzionario che ha consentito la prestazione (Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 28 giugno 2024 n.17912).

La sentenza

Risarcimento del danno per mancato incarico dirigenziale

La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 febbraio 2024 n.3513, conferma il nuovo orientamento: “‹‹In tema di dirigenza medica, la P.A. ha l’obbligo di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, ma la violazione di tale obbligo, cui è correlato un diritto del dipendente, non legittima il dirigente medico interessato a chiederne l’adempimento, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità del menzionato inadempimento

     La sentenza

 

La mobilità e sempre da preferire al concorso

In particolare prevale anche sullo scorrimento della graduatoria

Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi gli standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’ indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità obbligatoria (v., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 11605 e 2410 del 2022; 7792 del 2021; 6705 e 6041 del 2020 e n. 3750 del 2018. Nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, n. 963 del 2021); e perché nella specie non vi fosse alcun obbligo per l’Amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria in cui l’appellante risultava utilmente collocata. 

      La sentenza

Mancato incarico dirigenziale e risarcimento del danno.

L' Azienda Sanitaria Provinciale di Catania condannata al risarcimento del danno in favore di cinque dirigenti medici

La sentenza accerta che l’ASP di Catania:

  1. non ha indicato i criteri sulla cui base è avvenuta  l’assegnazione degli incarichi,
  2. ha attuato una discriminazione tra dirigenti medici che di fatto svolgevano le stesse funzioni, tenuto conto che le funzioni dei ricorrenti sono identiche o comunque equivalenti a quelle di altri professionisti.
  3. La condotta dell’azienda, in definitiva, concreta un inadempimento contrattuale, che legittima il danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance.

La innovativa sentenza

Buoni pasto. Sono dovuti dopo la sesta ora di lavoro

Il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto; a tal fine è irrilevante la circostanza che i lavoratori non abbiano  mai richiesto la fruizione del servizio mensa fuori dell’orario di lavoro.

E’ anche ininfluente che il lavoro sia articolato in “turni” perchè il diritto a usufruire della mensa è collegato a quello alla pausa di lavoro, e deve essere garantito a prescindere dal fatto che la pausa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell’inizio del turno. Il risarcimento del danno è pari ad € 4,13 per ogni buono pasto dovuto.

Tribunale di Agrigento, sentenza del 2 maggio 2023 n.407

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 31 ottobre 2022 n.32113

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62. Definizione della condizione di disabilità…

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. 

La prescrizione dei diritti del lavoratore nel pubblico impiegno

La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”

Cassazione Civile SS.UU., sentenza del 28 dicembre 2023 n.36197

      La sentenza

Conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa non motviato.

Anche l’incarico di Direttore di Struttura Complessa deve essere motivato in relazione ai vari curriculum vitae presentati; in mancanza l’escluso ha diritto al risarcimento del danno per perdita di chance. Corte di Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2024 n.1488.

La sentenza