Il medico specialista convenzionato che chiede dei soldi ai propri pazienti promettendo una “corsia preferenziale” per sottoporli ad interventi chirurgici oltre a commettere il reato di concussione causa un danno all’immagine della pubblica amministrazione che deve essere risarcito (nella specie liquidato in via equitativa in € 5.000,00).
Ai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed addetti al servizio di continuità assistenziale (già di guardia medica) ed emergenza territoriale l’indennità denominata “compenso aggiuntivo”, quale componente dei compensi fissi, spetta nell’ammontare corrispondente all’indennità di caro-vita (collegata alle variazioni del costo della vita e sostituita dal compenso aggiuntivo) alla data del 30 aprile 1992, con gli incrementi di tale ammontare previsti dalle norme istitutive del compenso, ammontare che resta insensibile agli incrementi dell’onorario professionale; pertanto, il rinvio operato dalle stesse norme ai fini della regolamentazione del compenso aggiuntivo alla disciplina dell’indennità di carovita, risulta limitato ai profili non direttamente regolati dalle norme introduttive del compenso aggiuntivo e concernenti le condizioni della sua attribuzioni, tra le quali rientra la previsione relativa alla corresponsione del compenso per un numero massimo di ore mensili, ancorchè inferiore al numero effettivo di ore di incarico.
La Cassazione nega la equiparazione della anzianità di servizio in rapporto convenzionale a quella di rapporto dipendente ai fini dell’aumento della indennità di esclusività.
Sentenza Tribunale di Milano, Sez. Lavoro del 12/01/2012
La Azienda sanitaria non può sospendere il pagamento delle “quote” relative a cittadini extracomunitari anche se il loro permesso di soggiorno è scaduto. La sentenza:
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok