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I buoni pasto sono dovuti durante le ferie: Corte di Cassazione, ord. 24 settembre 2024 n.25840

La retribuzione da utilizzare come parametro per il periodo delle ferie, o per l’indennità di ferie non godute, deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore e, pertanto, anche i buoni pasto

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che con l’espressione contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).

La sentenza

Corte di Cassazione, ordinanza del 24 settembre 2024 n.25840

Corte di Cassazione, Ordinanza del 21 maggio 2024 n.14083

La Corte precisa il nuovo orientamento:

1) In linea di principio il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere sostituito da una indennità finanziaria.

2) Sono contrarie al diritto comunitario ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea disposizioni interne che prevedano la perdita del diritto alle ferie se non godute entro il periodo di riferimento o altro periodo successivo, anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia.

3) E’ il datore di lavoro che deve provare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie, anche mediante invito formale ed incondizionato, con espresso avviso, in mancanza, della perdita del diritto. Il divieto di monetizzazione opera solo nel caso in cui il dipendente rinunci di propria volontà al godimento delle ferie, pena la violazione degli artt.32 e 36 della Costituzione. In conclusione, nel caso in specie, il dipendente non perde il diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità.

L'ordinanza

Corte di Cassazione, Ordinanza del 21 maggio 2024 n.14083

Il Tribunale di Catania riconosce il diritto ai buoni pasto oltre la sesta ora di lavoro

L’art.8 del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), dispone che “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo“.
Il testo legislativo, dunque, collega la consumazione del pasto con la pausa di lavoro, dopo la sesta ora di lavoro.

La sentenza

Tribunale di Catania, sentenza n.5716/2024 del 18/12/2024

La ritenuta 5% sull’intramoenia non può essere applicata retroattivamente

Deve escludersi che l’Azienda sanitaria possa applicare la trattenuta di cui all’1,comma 4, lett. c), secondo periodo della L. n. 120 del 2007, come modificato dal D.L. n. 158 del 2012, in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione siccome modificata; la trattenuta va applicata una volta intervenuto l’accordo successivamente all’entrata in vigore della norma ancorchè, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata; fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all’entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta e la realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata.

La sentenza

Corte di Cassazione, sentenza 3 ottobre 2023 n.27883

 

Risarcimento per mancata possibilità dell’intramoenia

La Corte di  Cassazione, con la sentenza n.35056 del 14 dicembre 2023, cambia orientamento:
Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Grava, pertanto, sull’Azienda sanitaria l’obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l’esercizio dell’attività medesima è subordinato. L’inadempimento dell’Azienda e l’ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001“, e cioè:

Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento

       La sentenza

Il lavoro straordinario và pagato, anche se non autorizzato

n tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell’art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost.

Il consenso alle prestazioni può essere infatti anche implicito e la violazione del divieto genera solo la responsabilità del funzionario che ha consentito la prestazione (Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 28 giugno 2024 n.17912).

La sentenza

La mobilità e sempre da preferire al concorso

In particolare prevale anche sullo scorrimento della graduatoria

Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi gli standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’ indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità obbligatoria (v., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 11605 e 2410 del 2022; 7792 del 2021; 6705 e 6041 del 2020 e n. 3750 del 2018. Nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, n. 963 del 2021); e perché nella specie non vi fosse alcun obbligo per l’Amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria in cui l’appellante risultava utilmente collocata. 

      La sentenza

Buoni pasto. Sono dovuti dopo la sesta ora di lavoro

Il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto; a tal fine è irrilevante la circostanza che i lavoratori non abbiano  mai richiesto la fruizione del servizio mensa fuori dell’orario di lavoro.

E’ anche ininfluente che il lavoro sia articolato in “turni” perchè il diritto a usufruire della mensa è collegato a quello alla pausa di lavoro, e deve essere garantito a prescindere dal fatto che la pausa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell’inizio del turno. Il risarcimento del danno è pari ad € 4,13 per ogni buono pasto dovuto.

Tribunale di Agrigento, sentenza del 2 maggio 2023 n.407

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 31 ottobre 2022 n.32113

La prescrizione dei diritti del lavoratore nel pubblico impiegno

La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”

Cassazione Civile SS.UU., sentenza del 28 dicembre 2023 n.36197

      La sentenza

Mobilità Direttore Struttura Complessa

In caso di ristrutturazione aziendale, la mobilità interaziendale è stata espressamente prevista anche per i dirigenti di struttura complessa al fine di conservare l’incarico, prospettandosi anche la necessità di attribuire priorità alla mobilità volontaria per prevenire la dichiarazione di eccedenza.
L’estensione della mobilità anche ai dirigenti di struttura complessa nel 2005 è stata concepita «Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 40, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000», in base al quale «Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico». Tale previsione non integra una clausola di garanzia per il trascinamento del trattamento economico già in godimento, ma attribuisce il diritto ad altro incarico di pari valore economico, con conseguente tutela risarcitoria in caso di inadempimento in presenza di tutte le condizioni a ciò richieste, tra cui le valutazioni positive riportate dal dirigente» (Cass. Sez. L, 07/11/2017, 26373).
Ne consegue che – in base alla contrattazione collettiva – in caso di eccedenza dovuta a ristrutturazione aziendale, anche i dirigenti di struttura complessa, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502 del 1992,
possono ricorrere alla mobilità al fine di mantenere l’incarico, e tale opzione, da percorrere con priorità rispetto al trasferimento d’ufficio ovvero alla messa in disponibilità, consente anche di prevenire l’eventuale responsabilità risarcitoria a carico dell’azienda, ai sensi dell’art. 40 del CCNL.

     La sentenza

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