Archivio per Categoria Contratti a tempo determinato e stabilizzazioni

La nuova stabilizzazione dei lavoratori della Sanità

L’art.2, comma 21 septies del D.L. 19 febbraio 2026 n.19, in corso di conversione, dispone che “gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e comunque entro il limite massimo del 30 per cento dei posti complessivamente programmati nel triennio di riferimento, possono procedere, fermo restando quanto previsto dal comma 21-decies, al reclutamento del personale in possesso dei requisiti di cui al presente comma secondo le seguenti modalità:
a) mediante procedure concorsuali, prevedendo una riserva non superiore al 50 per cento dei posti disponibili in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili autorizzati a legislazione vigente, mediante procedure selettive per titoli e colloquio, con valorizzazione dell’esperienza professionale maturata, in favore del personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno ventiquattro mesi di servizio continuativo presso i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale, purché reclutato a tempo determinato, con procedure concorsuali, ancorché non più in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Come al solito, la norma non è chiara, sembra che le due ipotesi continuano a riferirsi, la prima, ai contratti flessibili e la seconda ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Senonchè, a differenza della stabilizzazione “Covid“, anche nel caso di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ci sarà una selezione per titoli e colloquio (ed allora perchè non chiamarlo concorso?) e non una stabilizzazione diretta.

Corte di Giustizia U.E. sentenza C-302/11 del 18/10/2012

La Corte dichiara contrarie al diritto comunitario le norme che non includono i contratti a tempo determinato nel computo della anzianità di servizio. Il principio prevale anche sulla norma contraria dei CCNL sanità vigenti sino al 2019.

La sentenza

Corte di Giustizia U.E. ordinanza nella causa C-50/13

L’’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’’Unione.

Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi.

La sentenza

Corte di Cassazione Civile, sentenza 23 gennaio 2015 n. 1260.

Rinnovazione illegittima dei contratti a termine: il danno è quello “comunitario”, di tipo sanzionatorio, ed il parametro utile è costituito dall’art.8 della L.15/07/1966 n.604, da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La sentenza

Corte di Cassazione civile, sentenza del 23/12/2014 n.27363

Illegittimità della rinnovazione di contratti a termine: il risarcimento del danno non è automatico, ma deve essere provato secondo gli ordinari criteri del diritto interno

La sentenza

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA DEL 26 NOVEMBRE 2014 sul rinnovo dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego

E’ contraria alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, la normativa italiana, che, consente “in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo

Seppure, in mancanza di una specifica disciplina dell’Unione in materia, le modalità di applicazione di tali norme spettino all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell’a autonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono essere però meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza)

La sentenza

Illegittima rinnovazione dei contratti a termine. Corte di Giustizia UE 26 novembre 2014

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

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