Archivio per Categoria Responsabilità medica e sanitaria – “malasanità”

La riforma organica della responsabilità erariale. L. 7 gennaio 2026 n.1

La Legge n. 1 del 7 gennaio 2026, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, riformula la responsabilità erariale e le funzioni della Corte dei conti.
Le novità principale è l’introduzione di un tetto massimo al risarcimento danni (spesso 30% del danno), l’obbligo di polizza assicurativa per i gestori di risorse pubbliche e un controllo preventivo rafforzato sugli atti PNRR.La riforma limita la colpa grave a violazioni manifeste di norme, travisamento dei fatti o palese contrasto con atti del procedimento.
Fatta eccezione per dolo o arricchimento illecito, il risarcimento del danno è ridotto, con tetti massimi legati al doppio della retribuzione annua o al 30% del danno accertato.
Chiunque gestisca risorse pubbliche (dipendenti, amministratori) è obbligato a di stipulare una polizza per colpa grave, con oneri a proprio carico.
Viene rafforzato il controllo preventivo della Corte dei conti sugli appalti e atti PNRR/PNC, con termini perentori per la registrazione e presunzioni di buona fede per gli organi politici.
Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso al 22 gennaio 2026.
La Corte dei Conti ha espresso preoccupazioni riguardo ai rischi di una “burocrazia difensiva” e all’efficacia del silenzio-assenso nel controllo contabile. La norma vorrebbe bilanciare la tutela erariale con l’esigenza di non bloccare l’attività amministrativa ma, unitamente ad altre modifiche legislative, come l’abolizione del reato di abuso d’Ufficio, rischia di depotenziare la tutela dell’integrità erariale e di deresponsabilizzare i dipendenti pubblici.
Il link alla legge:
 

I limiti alle competenze del fisioterapista

Cassazione Penale, sentenza 7 agosto 2025 n.29217

La diagnosi e la prescrizione della terapia sono atti riservati alla professione medica ed il fisioterapista che esegue diagnosi ed elabora programmi terapeutici e riabilitativi commette il reato di esercizio abusivo della professione medica (art.348 c.p.). A questi compete l’esecuzione, in autonomia, della prescrizione medica.

Il testo

La sentenza

D.M. 13 gennaio 2025 n.12. Tabella unica del valore pecuniario dei punti di invalidità tra dieci e cento punti.

Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell’art.7, comma 4, della LEGGE 8 marzo 2017, n. 24, “Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”. 

D.M. 13 gennaio 2025 n.12

D.M. 13 gennaio 2025 n.12

Il Tribunale di Napoli decide un caso di malsanità con danni gravissimi al momento della nascita e precisa che il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è  “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. La sentenza indica il danno biologico e danno morale con valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale.

La componente morale del danno va accertata, caso per caso, pertanto, non può considerarsi sempre presente anche in presenza di una macrolesione ma deve essere debitamente allegata mediante la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all’onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia) e dimostrata dal danneggiato.

La sentenza

Trribunale di Napoli Nord, sentenza n.328 del 27 gennaio 2025

Consenso informato e intervento diverso da quello preventivato

Corte di Cassazione, ordinanza 21 gennaio 2025 n.1443

In caso di violazione del dovere di autodeterminazione del paziente, opera il principio del dissenso presunto in relazione a tutto ciò che si pone al di là e al di fuori dei trattamenti medico-chirurgici autorizzati, a meno che il diverso e più invasivo intervento non sia giustificato da una situazione di urgenza (caso di intervento più invasivo di quello preventivato e non giustificato da ragioni di urgenza).

La sentenza

Corte di Cassazione, ordinanza 21 gennaio 2025 n.1443

Il medico che si allontana dall’ambulatorio commette il delitto di interruzione di pubblico servizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 novembre 2016, n. 52007

La sentenza