Archivio per Categoria Responsabilità civile, “malasanità”

Il Tribunale di Napoli decide un caso di malsanità con danni gravissimi al momento della nascita e precisa che il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale.

La componente morale del danno va accertata, caso per caso, pertanto, non può considerarsi sempre presente anche in presenza di una macrolesione ma deve essere debitamente allegata mediante la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all’onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia) e dimostrata dal danneggiato.

La sentenza

Trribunale di Napoli Nord, sentenza n.328 del 27 gennaio 2025

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA 27 GUGNO 2011 N.14019

Se l’intervento è di routine, il medico risponde anche per colpa lieve.

“Malasanità” per colpa della struttura sanitaria. CASSAZIONE 19 OTTOBRE 2015 N.21090

Colpa della struttura sanitaria. La struttura santaria, debitore della prestazione, può liberarsi dalla colpa solo se prova che l’evento dannoso si sarebbe in ogni caso verificato. Il rispetto delle leggi e regolamenti non esonera da colpa per negligenza o imprudenza.

La sentenza

Nesso di causalità nella responsabilità civile. Tribunale di Ferrara, sentenza del 24/01/2014

Nesso causale nella responsabilità civile vige il criterio del “più probabile che non” (caso di danni da emotrasfusione). La sentenza:

Consenso informato ed intervento diverso da quello concordato. Cassazione Civile, sentenza 17/01/2013 n.1024

Il consenso informato non si estende ad un intervento poi risultato, anche in parte, diverso da quello concordato.

La sentenza

Forma ed onere della prova del consenso informato. Corte di Cassazione, sentenza 27/11/2012 n.20984

In materia di consenso informato, la S.C. ha precisato i seguenti princìpi:
1) non può esservi un consenso tacito per facta concludentia;
2) la qualità personale del soggetto da informare (nella specie, medico) non fa venire meno l’obbligo di informazione;
3) l’onere della prova con riguardo all’avvenuta illustrazione delle possibili conseguenze dannose della terapia spetta al medico, una volta dedotto dal paziente il relativo inadempimento.

La sentenza: