Archivio per Categoria Liste d’attesa

Nuovo Accordo Integrativo Regionale Sicilia

Il nuovo Accordo Integrativo Regionale della Sicilia per gli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari  e delle professioni sanitarie

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Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73:

Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, entrato in vigore l’8/6/2024. In particolare l’art.3, comma 10 dispone:

Nell’eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa ((per il triennio))  2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l’erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, attraverso l’utilizzo dell’attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni  ((aggiuntive o)) del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione di cui al primo periodo, anche ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell’assistito“.

Ammessa l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore del sanitario

Il Tribunale di Milano ammette in linea di principio l’azione diretta del danneggiato nei confronti della assicurazione del sanitario, salvo l’esame nel merito in base alle condizioni di polizza.

Ordinanza Tribunale di Milano del 26 agosto 2024

Rimborso spese mediche sostenute all’estero. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 18 maggio 2007 n.11567

“Spetta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui l’assistito dal servizio sanitario nazionale, chiedendo il riconoscimento del diritto all’erogazione di cure asseritamente  urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, o al rimborso di spese effettuate presso una struttura privata senza preventiva autorizzazione, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute per sua natura non suscettibile di affievolimento”.

Nota

Come è noto il presupposto per i rimborso di spese relative a cure presso strutture estere è la non disponibilità di terapia adeguata in strutture italiane intesa o in senso assoluto o relativo, ovvero l’urgenza del trattatmento incompatibile con le liste di attesa esistenti nelle strutture italiane competenti.

Secondo la Cassazione il suddetto presupposto, anche se oggetto di valutazioni discrezionali di natura tecnica, non radica la giurisdizione amministrativa poichè il diritto alla salute non può essere degradato a interesse legittimo.

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 1998, n. 124

Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.