Al fine di rintracciare una responsabilità ex art. 2087
cod. civ. in capo al datore di lavoro, quale quella nello specifico dedotta, non è necessaria, come ad
esempio si richiede nel caso del mobbing, la presenza di un “unificante comportamento vessatorio”,
ma è sufficiente l’adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale
del lavoratore, come l’adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi
ergonomici.
Il lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni causati
dall’espletamento dell’attività lavorativa non ha l’onere di dimostrare le specifiche omissioni datoriali
nella predisposizione delle misure di sicurezza. Al contrario, è onere del datore di lavoro provare di
avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.