Demansionamento del dirigente medico. Corte d’Appello di Catania, sentenza 1 febbraio 2023 n.30
Demansionamento del dirigente medico. Corte d’Appello di Catania, sentenza 1 febbraio 2023 n.30
Ai sensi dell’art.15 D. Lgs. n.502/1992 “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali“. Se è vero che nel pubblico impiego contrattualizzato non trova applicazione l’art. 2103 c.c. in quanto gli incarichi dirigenziali esprimono la medesima professionalità in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, è anche vero che il medico non può essere posto in una condizione di sostanziale inattività, né essere assegnato a funzioni che richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto e allo stesso non assimilabile (in tal senso, Cass. n. 4986 del 2.3.2018; n.21473 del 19.8.2019; n.12623 del 20.4.2022).
La Corte quantifica così il danno nella mmisura di 1/3 della retribuzione netta per il periodo di dequalificazione.
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