Archivio degli autori Alberto Del Campo

Diritto alla pausa dopo 6 ore di lavoro (ed al buono pasto)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 10/09/2024 n.24271

in tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, e diretta a aconciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato“.

La sentenza

Niente aumenti agli specializzandi 1992-2006

La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.20006 del 19/07/2024) mette la parola fine alla annosa questione:

L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art.6, comma 1, D. Lgs. n.257/1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art.7, comma 5, D.L. n.384/1992, convertito nella L. n.438/1992, come interpretato dall’art.1, comma 33, L. n. 549/1995; dall’art. 3, comma 36, L. n. 537/1993; dall’art. 1, comma 66, L. n. 662/1996; dall’art. 32, comma 12, L. n. 449/1997; dall’art. 22 L. n. 488/1999; dall’art. 36 L. n. 289/2002.

      La sentenza

Senza intento persecutorio non c’è mobbing

Al fine di rintracciare una responsabilità ex art. 2087
cod. civ. in capo al datore di lavoro, quale quella nello specifico dedotta, non è necessaria, come ad
esempio si richiede nel caso del mobbing, la presenza di un “unificante comportamento vessatorio”,
ma è sufficiente l’adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale
del lavoratore, come l’adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi
ergonomici.

Il lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni causati
dall’espletamento dell’attività lavorativa non ha l’onere di dimostrare le specifiche omissioni datoriali
nella predisposizione delle misure di sicurezza. Al contrario, è onere del datore di lavoro provare di
avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

      La sentenza

Risarcimento per mancata possibilità dell’intramoenia

La Corte di  Cassazione, con la sentenza n.35056 del 14 dicembre 2023, cambia orientamento:
Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Grava, pertanto, sull’Azienda sanitaria l’obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l’esercizio dell’attività medesima è subordinato. L’inadempimento dell’Azienda e l’ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001“, e cioè:

Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento

       La sentenza

Cassazione: stop al risarcimento agli specializzandi

La Corte di Cassazione con la sentenza n.18344 del 4 luglio 2024, mette una pietra tombale sul risarcimento del danno per la mancata remunerazione dei medici specializzandi negli anni 1982/1991:

il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”, perchè da quel momento l’inadempimento dello Stato, per tutti gli altri specializzandi, è divenuto inquivocabile. 

A fronte del susseguirsi delle sentenze di rigetto, la Corte ha addirittura condannato i ricorrenti a risarcire allo Stato il danno per limte temeraria! 
In questso settore occorre una corretta informazione, dato che ancora oggi c’è chi illude i medici ex specializzandi. 

      La sentenza

Il lavoro straordinario và pagato, anche se non autorizzato

n tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell’art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost.

Il consenso alle prestazioni può essere infatti anche implicito e la violazione del divieto genera solo la responsabilità del funzionario che ha consentito la prestazione (Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 28 giugno 2024 n.17912).

La sentenza

Risarcimento del danno per mancato incarico dirigenziale

La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 febbraio 2024 n.3513, conferma il nuovo orientamento: “‹‹In tema di dirigenza medica, la P.A. ha l’obbligo di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, ma la violazione di tale obbligo, cui è correlato un diritto del dipendente, non legittima il dirigente medico interessato a chiederne l’adempimento, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità del menzionato inadempimento

     La sentenza

 

La mobilità e sempre da preferire al concorso

In particolare prevale anche sullo scorrimento della graduatoria

Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi gli standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’ indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità obbligatoria (v., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 11605 e 2410 del 2022; 7792 del 2021; 6705 e 6041 del 2020 e n. 3750 del 2018. Nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, n. 963 del 2021); e perché nella specie non vi fosse alcun obbligo per l’Amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria in cui l’appellante risultava utilmente collocata. 

      La sentenza

Mancato incarico dirigenziale e risarcimento del danno.

L' Azienda Sanitaria Provinciale di Catania condannata al risarcimento del danno in favore di cinque dirigenti medici

La sentenza accerta che l’ASP di Catania:

  1. non ha indicato i criteri sulla cui base è avvenuta  l’assegnazione degli incarichi,
  2. ha attuato una discriminazione tra dirigenti medici che di fatto svolgevano le stesse funzioni, tenuto conto che le funzioni dei ricorrenti sono identiche o comunque equivalenti a quelle di altri professionisti.
  3. La condotta dell’azienda, in definitiva, concreta un inadempimento contrattuale, che legittima il danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance.

La innovativa sentenza