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L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ NON SPETTA AI DIRIGENTI DEL RUOLO AMMINISTRATIVO, TECNICO O PROFESSIONALECassazione Sez. Lavoro, 9/3/2018 n.5706: ANCHE PER IL TRIBUNALE DI PERUGIA L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ NON RIENTRA NEL BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI DISPOSTO DAL D.L. 78/2010La sentenza: INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E CRITERI DI CALCOLO DELLA ANZIANITA’ DI SERVIZIO:Per il Tribunale di Brescia l’anzianità di servizio dei rapporti a tempo determinato è sempre valida, anche se c’è “soluzione di continuità”. Di conseguenza in tali casi viene anticipato l’aumento della indennità di esclusività. La rivoluzionaria sentenza ha anticipato quanto ora disposto anche dal CCNL 2016/2018 del 19/12/2019: INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI:La Conferenza Stato-Regioni fa più confusione che chiarezza: in mancanza di una chiara interpretazione conviene iniziare un contenzioso ai medici che hanno superato il 15° anno di anzianità per vedersi riconosciuto l’incremento. IL TRIBUNALE DI TORINO CONFERMA: L’anzianità di esclusività è commisurata all’anzianità di servizio, anche presso enti diversi del S.S.N. e, anche nel caso di passaggio al regime di “intramoenia”, essa non è assoggettata al blocco delle retribuzioni disposto dal D.L.78/2010. Sentenza del Tribunale di Torino
“L’indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell’ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo”. Nel caso in specie i chirurghi ortopedici, in forza della mansioni concretamente espletate, si trovavano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non era inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Infatti gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, nè potevano essere protetti da rembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè potevano cambiarsi in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione. La sentenza: CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.3748/2011 In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico. L’art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poichè la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi La sentenza:
Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, in favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, INTERPELLO N.6/2010 Il riconoscimento del diritto all’indennità per il rischio radiologico in misura piena deve “passare” per il settore pubblico, fatta eccezione per il personale tecnico di radiologia, attraverso il filtro degli “organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendali in base alle vigenti disposizioni”, al fine di verificare se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continuativa e permanente al rischio radiologico, non solo sulla base della qualifica, ma dell’effettiva esposizione a rischio da radiazione. Il testo:
CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO E INDENNITA’ DI TERAPIA SUBINTENSVA La Cassazione precisa l’art.44, comma 6, del CCNL del Comparto Sanità non deve interpretarsi nel senso di “ogni giornata di terapia intensiva effettivamente prestata”, bensì nel senso di “ogni giornata di presenza sul lavoro” nell’espletamento di una attività che comprende anche l’effettuazione di terapie intensive. La sentenza: CASSAZIONE CIVILE E REPERIBILITA’ IN GIORNO FESTIVO La Cassazione apre uno spiraglio al riconoscimento del giorno di riposo compensativo in caso di reperibilità passiva (senza chiamata) eseguita in giorno festivo. La sentenza:
Le prime sentenze di merito iniziano a statuire che dopo la reperibilità in giorno festivo (con o senza chiamata) si ha diritto ad un giorno di riposo compensativo e che nella settimana in cui viene preso il riposo compensativo si deve tenere conto anche di tale giorno nel calcolo del monte orario: non si haobbligo di recuperare le ore di riposo negli altri giorni della settimana. Vi invitiamo a far protocollare una istanza alla Vs. Azienda in modo da chiedere il risarcimento del danno per il passato e la corretta applicazione della normativa per il futuro. Scarica qui l’istanza: Sotto altri profili molte aziende sanitarie non osservano la normativa in materia di oroario di lavoro, tanto che la legge finanziaria 2008 ha disposto che (art.3, comma 85) le disposizioni dell’art.7 del decreto legislativo in materia di orario di lavoro (riposo giornaliero: non più di undici ore di lavoro ogni 24) non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale!!! E’ una norma illegittima perchè in contrasto con le direttive comunitarie 93/104 CE e 2000/34/CE e che dovrà essere disapplicata dalle amministrazioni e dai giudici!. Vedi tuttavia la contraria sentenza della Corte di Cassazione: CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.27477/2008 (INEDITA) I turni di pronta reperibilità svolti in giorno non lavorativo non danno diritto a riposo compensativo. La sentenza: CONTRA: La sentenza: CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.7800/2010 Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, in favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà. Medicina Penitenziaria: in Sicilia l’immissione nel ruolo delle AA.SS.PP. è ancora lontana: Nonostante il DPCM 01/01/2008: e l’accordo Stato-Regioni del 20/11/2008: Il ritardo danneggia soprattutto gli psicologi, che acquisirebbero la qualifica dirigenziale, con una notevole differenza retributiva. |
Il Tribunale di Roma apre le porte alla vice-dirigenza
Con la sentenza n.4399/2008 il Tribunale di Roma ha ritenuto che l’art.17 bis del D.Lgs.165/2001, che istituisce la vice-dirigenza, è immediatamente applicabile, con la conseguenza che le qualifiche che avrebbero avuto diritto al passaggio di qualifica (per la sanità DS) possono chiedere il risarcimento del danno per la mancata attuazione della previsione legislativa da parte dei CCNL. |
N.B. Già con l’art.8 della L.15/2009 il Governo aveva bloccato tale interpretazione, salve le sentenze passate in giudicato.
L’art.17 bis è stato poi abrogato dal comma 13 dell’art.5 del D.L. 06/07/2012 n.95.
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