Indennità varie

CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA 28/07/2023 N.23102

Sui compensi per turno di guardia notturna e per lavoro straordinario

Il compenso per il turno di guardia notturna previsto dall’art. 8, comma 2, del CCNL Dirigenza medica, II biennio economico 2004/2005, deve essere corrisposto:
  • allorché il turno di guardia medica notturna si svolga interamente nell’orario di lavoro ordinario;
  • allorché il turno di guardia medica notturno si svolga almeno in parte nell’orario di lavoro ordinario.
Nel caso di turno di guardia medica notturno che si svolge interamente in orario di lavoro straordinario, và pagato solo il compenso per il lavoro straordinario.

L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ NON SPETTA AI DIRIGENTI DEL RUOLO AMMINISTRATIVO, TECNICO O PROFESSIONALE

Cassazione Sez. Lavoro, 9/3/2018 n.5706:

 

ANCHE PER IL TRIBUNALE DI PERUGIA L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ NON RIENTRA NEL BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI DISPOSTO DAL D.L. 78/2010

La sentenza:

INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E CRITERI DI CALCOLO DELLA ANZIANITA’ DI SERVIZIO:

Per il Tribunale di Brescia l’anzianità di servizio dei rapporti a tempo determinato è sempre valida, anche se c’è “soluzione di continuità”. Di conseguenza in tali casi viene anticipato l’aumento della indennità di esclusività.

La rivoluzionaria sentenza ha anticipato quanto ora disposto anche dal CCNL 2016/2018 del 19/12/2019:

INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI:

La Conferenza Stato-Regioni applica il blocco delle retribuzioni alla indennità di esclusività ma non agli aumenti di retribuzione di posizione per nuovi incarichi dirigenziali. Il testo:

TRIBUNALE DI TORINO:  L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E GLI INCARICHI DI MAGGIOR VALORE NON RIENTRANO NEL BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI DISPOSTO DAL D.L. 78/2010

L’anzianità di esclusività  è commisurata all’anzianità di servizio, anche presso enti diversi del S.S.N. e, anche nel caso di passaggio al regime di “intramoenia”, essa non è assoggettata al blocco delle retribuzioni disposto dal D.L.78/2010.

Ma questa sentenza è rimasta isolata. La giurisprudenza maggioritaria è contraria.

Sentenza del Tribunale di Torino

CASSAZIONE CIVILE ED INDENNITA’ DI RISCHIO RADIOLOGICO

L’indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell’ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo”.

Nel caso in specie i chirurghi ortopedici, in forza della mansioni concretamente espletate, si trovavano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non era inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Infatti gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, nè potevano essere protetti da rembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè potevano cambiarsi in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.

La sentenza:

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.3748/2011

In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico.

L’art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poichè la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi

La sentenza:

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.7800/2010

Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, in favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, INTERPELLO N.6/2010 Il riconoscimento del diritto all’indennità per il rischio radiologico in misura piena deve “passare” per il settore pubblico, fatta eccezione per il personale tecnico di radiologia, attraverso il filtro degli “organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendali in base alle vigenti disposizioni”, al fine di verificare se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continuativa e permanente al rischio radiologico, non solo sulla base della qualifica, ma dell’effettiva esposizione a rischio da radiazione. Il testo: IL TRIBUNALE DI CASSINO CONFERMA L’ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE CIRCA L’INDENNITA’ DI TERAPIA SUBINTENSIVA La sentenza:  CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO E INDENNITA’ DI TERAPIA SUBINTENSVA La Cassazione precisa l’art.44, comma 6, del CCNL del Comparto Sanità non deve interpretarsi nel senso di “ogni giornata di terapia intensiva effettivamente prestata”, bensì nel senso di  “ogni giornata di presenza sul lavoro” nell’espletamento di una attività che comprende anche l’effettuazione di terapie intensive. L’indennità pertanto spetta anche a chi non è assegnato ad Unità Operative di Terapia Intensiva (nel caso in specie il servizio era stato espletato salutariamente presso il Pronto Soccorso). La sentenza: CASSAZIONE CIVILE E REPERIBILITA’ IN GIORNO FESTIVO La Cassazione apre uno spiraglio al riconoscimento del giorno di riposo compensativo  in caso di reperibilità passiva (senza chiamata) eseguita in giorno festivo. Anche se i contratti collettivi prevedono che il debito orario settimanale non può essere ridotto, il preteso danno definito di natura psico-fisica conseguente al mancato godimento del giorno di riposo compensativo è risarcibile se vi è un pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava pertanto l’onere della relativa specifica deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici). La sentenza: LE AZIENDE SANITARIE APPLICANO CORRETTAMENTE L’ISTITUTO DELLA REPERIBILITA’? Le prime sentenze di merito iniziano a statuire che dopo la reperibilità in giorno festivo (con o senza chiamata) si ha diritto ad un giorno di riposo compensativo e che nella settimana in cui viene preso il riposo compensativo si deve tenere conto anche di tale giorno nel calcolo del monte orario: non si haobbligo di recuperare le ore di riposo negli altri giorni della settimana. Vi  invitiamo a far protocollare una istanza alla Vs. Azienda in modo da chiedere il risarcimento del danno per il passato e la corretta applicazione della normativa per il futuro. Scarica qui l’istanza: Sotto altri profili molte aziende sanitarie non osservano la normativa in materia di oroario di lavoro, tanto che la legge finanziaria 2008 ha disposto che (art.3, comma 85) le disposizioni dell’art.7 del decreto legislativo in materia di orario di lavoro (riposo giornaliero: non più di undici ore di lavoro ogni 24) non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale!!! E’ una norma illegittima perchè in contrasto con le direttive comunitarie 93/104 CE e 2000/34/CE e che dovrà essere disapplicata dalle amministrazioni e dai giudici!. Vedi tuttavia la contraria sentenza della Corte di Cassazione: CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.27477/2008 (INEDITA) I turni di pronta reperibilità svolti in giorno non lavorativo non danno diritto a riposo compensativo. La sentenza: CONTRA: I TURNI DI PRONTA DISPONIBILITA’ ECCESSIVI DANNO LUOGO AL RISARCIMENTO DEL DANNO I turni di pronta disponibilità oltre il numero massimo mensile previsto dai CCNL danno luogo al risarcimento del danno per il lavoratore e all’ordine per l’Azienda di attenersi alla disciplina contrattuale. La sentenza: CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.7800/2010 Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, in favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà. Medicina Penitenziaria: in Sicilia l’immissione nel ruolo delle AA.SS.PP. è ancora lontana: Nonostante il DPCM 01/01/2008: e l’accordo Stato-Regioni del 20/11/2008: Il ritardo danneggia soprattutto gli psicologi, che acquisirebbero la qualifica dirigenziale, con una notevole differenza retributiva. www.dirittosanitario.com promuove una azione di risarcimento del danno per il ritardo nei confronti della Regione Siciliana e delle AA.SS.PP. con la richiesta di condanna alla immissione in ruolo.
Il Tribunale di Roma apre le porte alla vice-dirigenzaCon la sentenza n.4399/2008 il Tribunale di Roma ha ritenuto che l’art.17 bis del D.Lgs.165/2001, che istituisce la vice-dirigenza, è immediatamente applicabile, con la conseguenza che le qualifiche che avrebbero avuto diritto al passaggio di qualifica (per la sanità DS) possono chiedere il risarcimento del danno per la mancata attuazione della previsione legislativa da parte dei CCNL.
N.B. Già con l’art.8 della L.15/2009 il Governo aveva bloccato tale interpretazione, salve le sentenze passate in giudicato. L’art.17 bis è stato poi abrogato dal comma 13 dell’art.5 del D.L. 06/07/2012 n.95.

NEWSLETTER: Iscriviti Cancellati