Archivio per Categoria Lavoro & Sanità

Remunerazione dei medici specializzandi: la prescrizione matura solo dal 1999 ed è decennale. Cassazione Civile, sentenza n.17350 del 18/08/2011.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il mancato recepimento delle direttive comunitarie in materia decorre L. da quando lo Stato Italiano ha adempiuto con la L.19 ottobre 1999, n. 370, e cioè dalla sua entrata in vigore il 27 ottobre 1999

Indennità di esclusività e blocco delle retribuzioni disposto dal D.L. 31/05/2010 n.78. Conferenza Stato-Regioni documento 13/10/2011.

L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E GLI INCARICHI DI MAGGIOR VALORE NON RIENTRANONEL BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI DISPOSTO DAL D.L. 78/2010:

L’infemiere è destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del paziente. Cassazione Penale Sez. IV, sentenza 20/06/2011 n.24573

L’infemiere è destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del paziente avente ad oggetto il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. La sentenza:

 

Accesso alle scuole di specializzazione. Consiglio di Stato, sentenza 8/4/2011 n.2187

L’art. 35, comma quarto, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che ha previsto la possibilità di elevare nella misura del dieci per cento il numero globale stabilito annualmente di medici specialisti da formare per ciascuna scuola di specializzazione in presenza di specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale non ha inteso restringere il titolo di ammissione alla scuola di specializzazione ad una categoria determinata di medici operante in strutture sanitarie. La circostanza che il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura operante per accreditamento nell’ambito del servizio sanitario nazionale, non costituisce ragione di discrimine ai fini dell’ammissione alla scuola di specializzazione nella quota del dieci per cento portata in incremento del numero degli specialisti da formare annualmente.
Nell’ambito del S.S.N. i livelli essenziali ed uniformi di assistenza sono assicurati dai presidi direttamente gestiti delle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie, dagli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (art. 8bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), nonché dai “soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8quater” del decreto predetto.

La sentenza

Orientamenti applicativi ARAN a seguito della riforma Brunetta (D. Lgs. n.150/2009)

RACCOLTA DEGLI ORIENTAMENTI APPLICATIVI PRESENTATI IN OCCASIONE DEL SEMINARIO ARAN “I CCNL DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA INTRODOTTA DAL D.LGS. N. 150 DEL 2009”  (ROMA-BOLOGNA 2 E 16 MARZO 2011):

Computo delle ferie aggiuntive per rischio radiologico. Cassazione Civile, ordinanza 15 febbraio 2011, n. 3748

In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l’art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poichè la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi.

Indennità di rischio radiologico. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 24-02-2011, n. 4525.

L’indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell’ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo”.

Nel caso in specie i chirurghi ortopedici, in forza della mansioni concretamente espletate, si trovavano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non era inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Infatti gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, nè potevano essere protetti da rembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè potevano cambiarsi in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.


La sentenza:

Indennità di terapia subintensiva. In quali reparti? Cassazione Sez. lavoro, sentenza 11-05-2010, n. 11406 e Tribunale di Cassino, sentenza 18/04/2011

La Cassazione precisa che l’art.44, comma 6, del CCNL del Comparto Sanità non deve interpretarsi nel senso di “ogni giornata di terapia intensiva effettivamente prestata”, bensì nel senso di  “ogni giornata di presenza sul lavoro” nell’espletamento di una attività che comprende anche l’effettuazione di terapie intensive. L’indennità pertanto spetta anche a chi non è assegnato ad Unità Operative di Terapia Intensiva (nel caso in specie il servizio era stato espletato salutariamente presso il Pronto Soccorso).
La sentenza della Cassazione:

e del Tribunale di Cassino:

La sentenza