Archivio degli autori Avv. Alberto Del Campo

Ferie non godute. Corte di Giustizia UE, sentenza 18 gennaio 2024 causa C-218/22

La Corte dichiara incompatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale. Non sono valide ragioni attinenti il contenimento della spesa pubblica ed esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, per vietare di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Anche qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. La sentenza: 

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Il nuovo CCNL dirigenza sanitaria del 23/01/2024 (triennio 2019/2021)

Molte le novità riguardanti l’orario di lavoro. L’art.27 pone un tetto al lavoro straordinario che viene retribuito mediante la retribuzione di risultato. Tale tetto può essere superato solo concordanto previamente il ricorso alle prestazioni aggiuntive in regime di intramoenia. Ulteriore lavoro straordinario non può essere oggetto di programmazione e costituire organizzazione ordinaria del lavoro è dà diritto al riposo compensativo da recuperare entro l’anno successivo. In mancanza di recupero il lavoro straordinario deve essere retrituito a parte e ciò si ricava dalla abrogazione dell’ulitmo periodo del terzo comma dell’art.65 del CCNL 5/12/1996. 

Viene confermato il diritto dei dirigenti con più di cinque anni di anzianità di servizio e superamento del periodo di prova ad essere valutati entro tempi certi e ad avere assegnato un incarico superiore, almeno di “consulenza, studio, ricerca, ispezione, verifica e controllo“, servizio di guardia, pronta disponibilità. Eliminate tutte le clausole “di norma” e “di regola“.

Ecco il testo

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Risarcimento del danno per mancata graduazione delle funzioni

Il ritardo nella graduazione delle funzioni e nella pesatura degli incarichi è inadempimento contrattuale e causa un danno risarcibile a titolo di perdita di chance, liquidabile secondo equità in base alla retribuzione di posizione, quota aziendale, tardivamente corrisposta.

La sentenza

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA DEL 13/07/2023 N.20074

La Corte esclude che determinino “soluzione di continuità” ai fini dell’indennità di esclusività e di ogni altro istituto collegato all’elemento dell’anzianità di servizio gli intervalli temporali richiesti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva tra i diversi contratti a termine e, quindi, a maggior ragione intervalli minimi“.

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