La Cassazione, con la sentenza n.2124 del 22/01/2024, sposa la tesi della Agenzia delle Entrate riguardo la tassazione del rimborso delle spese di viaggio (oggi previste dall’art.51 A.C.N.) degli specialisti ambulatoriali interni. L’art.51, comma 5, del T.U.I.R. per i redditi di lavoro dipendente (cui la giurispdudenza equipara a fini fiscali quello degli specialisti interni) prevede una detassazione o tassazione più favorevole per le indennità di trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro. Il rimborso previsto dall’A.C.N. riguarda invece la trasferta del medico che per svolgere attività di ambulatorio si reca al di fuori del proprio comune di residenza, cioè prima e al di fuori dell’orario di lavoro. (risoluzione n. 106/E/2015 del 21/12/2015 dell’Agenzia delle Entrate). Il “rimborso spese” in questo caso è a tutti gli effetti reddito tassabile.
Il ragionamento, in teoria, è corretto, ma non considera che il rapporto degli specialisti ambulatoriali non prevede una unica sede di lavoro in base al quale si possono considerare “trasferte” le prestazioni eseguite fuori dal Comune ove è la sede, ma è possibile che lo specialista sia titolare di diversi turni presso diversi Comuni e ciò dimostra che il ragionamento della S.C. di Cassazione, almeno in questi casi, non è applicabile.
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