Archivio degli autori Avv. Alberto Del Campo

Causalità materiale e causalità giuridica. Cassazione Civile, sentenza 21/07/2011 n.15991

Qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente del 100%), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice, accertata, sul piano della, causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno,giusta disposto dell’art. 1221 c.c., comma 1), l’efficienza etiologica della condotta rispetto all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento), così ascrivendo l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all’esito prodottesi) onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente all’evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la pregressa situazione patologica del danneggiato non etiologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario.

La sentenza

Danno da iperprescrizione di farmaci del Medico di Medicina Generale e danno da “disservizio”. Corte dei Conti Lombardia, sentenza 14/06/2011 n.374

La Corte afferma che il MMG esercita una discrezionalità tecnica che è sindacabile  dal Giudice contabile, ma nel caso esaminato rigetta la domanda di condanna per mancanza di colpa grave. Condanna invece il medico per il danno da “disservizio” causato per l’aggravio di costi amministrativi per l’istruzione del procedimento.

La sentenza

L’infemiere è destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del paziente. Cassazione Penale Sez. IV, sentenza 20/06/2011 n.24573

L’infemiere è destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del paziente avente ad oggetto il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. La sentenza:

 

Accesso alle scuole di specializzazione. Consiglio di Stato, sentenza 8/4/2011 n.2187

L’art. 35, comma quarto, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che ha previsto la possibilità di elevare nella misura del dieci per cento il numero globale stabilito annualmente di medici specialisti da formare per ciascuna scuola di specializzazione in presenza di specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale non ha inteso restringere il titolo di ammissione alla scuola di specializzazione ad una categoria determinata di medici operante in strutture sanitarie. La circostanza che il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura operante per accreditamento nell’ambito del servizio sanitario nazionale, non costituisce ragione di discrimine ai fini dell’ammissione alla scuola di specializzazione nella quota del dieci per cento portata in incremento del numero degli specialisti da formare annualmente.
Nell’ambito del S.S.N. i livelli essenziali ed uniformi di assistenza sono assicurati dai presidi direttamente gestiti delle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie, dagli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (art. 8bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), nonché dai “soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8quater” del decreto predetto.

La sentenza

Retroattività delle modifiche alla regressione tariffarie ed ai criteri di appropriatezza. Consiglio di Stato, sentenza 13/04/2011 n.2292

Legittime le modifiche retroattive alla regressione tariffaria ed ai criteri di appropriatezza delle prestazioni. La sentenza:

La sentenza

Orientamenti applicativi ARAN a seguito della riforma Brunetta (D. Lgs. n.150/2009)

RACCOLTA DEGLI ORIENTAMENTI APPLICATIVI PRESENTATI IN OCCASIONE DEL SEMINARIO ARAN “I CCNL DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA INTRODOTTA DAL D.LGS. N. 150 DEL 2009”  (ROMA-BOLOGNA 2 E 16 MARZO 2011):

Computo delle ferie aggiuntive per rischio radiologico. Cassazione Civile, ordinanza 15 febbraio 2011, n. 3748

In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l’art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poichè la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi.

Indennità di rischio radiologico. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 24-02-2011, n. 4525.

L’indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell’ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo”.

Nel caso in specie i chirurghi ortopedici, in forza della mansioni concretamente espletate, si trovavano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non era inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Infatti gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, nè potevano essere protetti da rembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè potevano cambiarsi in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.


La sentenza:

Danno morale e danno psichico. Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1072 del 18 gennaio 2011

In caso di lesione dell’integrità fisica – nella specie conseguente ad un infortunio sul lavoro – che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, è configurabile un danno biologico di natura psichica subito dalla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte, reclamabile dai suoi eredi, la cui entità dipende non già dalla durata dell’intervallo tra la lesione e la morte bensì dall’intensità della sofferenza provata; il diritto al risarcimento di tale danno è trasmissibile agli eredi. In tal caso tuttavia il danno psichico non può essere preso in considerazione una seconda volta come danno morale. (Nella specie, il S.C. ha confermato il riconoscimento nella misura del 100% del danno biologico terminale, jure successionis, avendo – in base agli esiti della effettuata ctu medica – il lavoratore subito un danno psichico totale per la presenza di una sofferenza e di una disperazione esistenziale di intensità tale da determinare, nella percezione dell’infortunato, un danno catastrofico, in una situazione di attesa lucida e disperata dell’estinzione della vita). 

La sentenza

Regione Siciliana. Linee guida per gli atti aziendali

Linee guida destinate alle aziende pubbliche del servizio sanitario regionale (SSR) per la redazione dei nuovi atti aziendali a

Decreto 4 agosto 1998

Decreto Assessorato alla Sanità Regione Sicilia

seguito del riordino stabilito dalla legge regionale 14 aprile 2009 n. 5.