Malasanità

Congedo aggiuntivo di quindici giorni in favore del personale esposto al rischio radiologico. Consiglio di Stato sentenza 3/11/2010 n.7800.

Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, in favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà. La sentenza:

Infortuni sul lavoro e concorso di colpa del lavoratore. Cassazione Civile, sentenza 10 settembre 2010, n. 19280

In tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il concorso di colpa del lavoratore esonera totalmente l’imprenditore da responsabilità solo quando si tratti di comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante in relazione alle mansioni svolte, al procedimento lavorativo “tipico” al quale è addetto ed alle direttive ricevute. La sentenza:

Natura dell’accreditamento. Consiglio di Stato, sentenza 17 settembre 2010 n. 6938.

Le autorizzazioni sanitarie, per l’importanza degli interessi pubblici coinvolti, radicati dall’art. 32 Cost., sono necessariamente rilasciate subordinatamente alla contestuale presenza di requisiti soggettivi (titolarità e moralità del titolare) ed oggettivi (idoneità della struttura); per il carattere fiduciario dell’autorizzazione, il suo titolare deve coincidere con la persona del gestore, per cui la stessa autorizzazione non è trasmissibile, non potendo costituire oggetto di negozi privatistici, per il generale principio d’immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti con la P.A.

La sentenza contrasta con la natura dell’accreditamento, che riguarda solo caratteristiche tecnico-strutturali.
La sentenza:

Retribuzione del tempo necessario per recarsi al lavoro. Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Sentenza 26-07-2010, n. 17511

Secondo la Cassazione il tempo necessario per recarsi al lavoro si verifica unicamente nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, e, in particolare, ove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. La sentenza

La sentenza

Natura del danno tanatologico. Cassazione Civile Sez. Lavoro, 07/06/2010, n. 13672.

Deve essere riconosciuto il “danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine”. Pertanto il danno cosiddetto “tanatologico” o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita” (v. Cass. 13-1-2009 n. 458, v. anche Cass. 8-4-2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato precisato, “non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13” (v. Cass. 27-5-2009 n. 12326).

La sentenza