Anche l’incarico di Direttore di Struttura Complessa deve essere motivato in relazione ai vari curriculum vitae presentati; in mancanza l’escluso ha diritto al risarcimento del danno per perdita di chance. Corte di Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2024 n.1488.
Molte le novità riguardanti l’orario di lavoro. L’art.27 pone un tetto al lavoro straordinario che viene retribuito mediante la retribuzione di risultato. Tale tetto può essere superato solo concordanto previamente il ricorso alle prestazioni aggiuntive in regime di intramoenia. Ulteriore lavoro straordinario non può essere oggetto di programmazione e costituire organizzazione ordinaria del lavoro è dà diritto al riposo compensativo da recuperare entro l’anno successivo. In mancanza di recupero il lavoro straordinario deve essere retrituito a parte e ciò si ricava dalla abrogazione dell’ulitmo periodo del terzo comma dell’art.65 del CCNL 5/12/1996.
Viene confermato il diritto dei dirigenti con più di cinque anni di anzianità di servizio e superamento del periodo di prova ad essere valutati entro tempi certi e ad avere assegnato un incarico superiore, almeno di “consulenza, studio, ricerca, ispezione, verifica e controllo“, servizio di guardia, pronta disponibilità. Eliminate tutte le clausole “di norma” e “di regola“.
Il ritardo nella graduazione delle funzioni e nella pesatura degli incarichi è inadempimento contrattuale e causa un danno risarcibile a titolo di perdita di chance, liquidabile secondo equità in base alla retribuzione di posizione, quota aziendale, tardivamente corrisposta.
La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.20006 del 19/07/2024) mette la parola fine alla annosa questione:
“L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art.6, comma 1, D. Lgs. n.257/1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art.7, comma 5, D.L. n.384/1992, convertito nella L. n.438/1992, come interpretato dall’art.1, comma 33, L. n. 549/1995; dall’art. 3, comma 36, L. n. 537/1993; dall’art. 1, comma 66, L. n. 662/1996; dall’art. 32, comma 12, L. n. 449/1997; dall’art. 22L. n. 488/1999; dall’art. 36L. n. 289/2002.
Al fine di rintracciare una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in capo al datore di lavoro, quale quella nello specifico dedotta, non è necessaria, come ad esempio si richiede nel caso del mobbing, la presenza di un “unificante comportamento vessatorio”, ma è sufficiente l’adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l’adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici.
Il lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni causati dall’espletamento dell’attività lavorativa non ha l’onere di dimostrare le specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza. Al contrario, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.35056 del 14 dicembre 2023, cambia orientamento: “Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Grava, pertanto, sull’Azienda sanitaria l’obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l’esercizio dell’attività medesima è subordinato. L’inadempimento dell’Azienda e l’ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001“, e cioè:
“Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento “
La Corte di Cassazione con la sentenza n.18344 del 4 luglio 2024, mette una pietra tombale sul risarcimento del danno per la mancata remunerazione dei medici specializzandi negli anni 1982/1991:
“il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”, perchè da quel momento l’inadempimento dello Stato, per tutti gli altri specializzandi, è divenuto inquivocabile.
A fronte del susseguirsi delle sentenze di rigetto, la Corte ha addirittura condannato i ricorrenti a risarcire allo Stato il danno per limte temeraria! In questso settore occorre una corretta informazione, dato che ancora oggi c’è chi illude i medici ex specializzandi.
n tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell’art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost.
Il consenso alle prestazioni può essere infatti anche implicito e la violazione del divieto genera solo la responsabilità del funzionario che ha consentito la prestazione (Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 28 giugno 2024 n.17912).
La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 febbraio 2024 n.3513, conferma il nuovo orientamento: “‹‹In tema di dirigenza medica, la P.A. ha l’obbligo di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, ma la violazione di tale obbligo, cui è correlato un diritto del dipendente, non legittima il dirigente medico interessato a chiederne l’adempimento, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità del menzionato inadempimento“
In particolare prevale anche sullo scorrimento della graduatoria
Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi gli standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’ indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità obbligatoria (v., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 11605 e 2410 del 2022; 7792 del 2021; 6705 e 6041 del 2020 e n. 3750 del 2018. Nello stesso senso Cons. Stato, sez. V, n. 963 del 2021); e perché nella specie non vi fosse alcun obbligo per l’Amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria in cui l’appellante risultava utilmente collocata.
L' Azienda Sanitaria Provinciale di Catania condannata al risarcimento del danno in favore di cinque dirigenti medici
La sentenza accerta che l’ASP di Catania:
non ha indicato i criteri sulla cui base è avvenuta l’assegnazione degli incarichi,
ha attuato una discriminazione tra dirigenti medici che di fatto svolgevano le stesse funzioni, tenuto conto che le funzioni dei ricorrenti sono identiche o comunque equivalenti a quelle di altri professionisti.
La condotta dell’azienda, in definitiva, concreta un inadempimento contrattuale, che legittima il danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance.
Il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto; a tal fine è irrilevante la circostanza che i lavoratori non abbiano mai richiesto la fruizione del servizio mensa fuori dell’orario di lavoro.
E’ anche ininfluente che il lavoro sia articolato in “turni” perchè il diritto a usufruire della mensa è collegato a quello alla pausa di lavoro, e deve essere garantito a prescindere dal fatto che la pausa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell’inizio del turno. Il risarcimento del danno è pari ad € 4,13 per ogni buono pasto dovuto.
Tribunale di Agrigento, sentenza del 2 maggio 2023 n.407
Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 31 ottobre 2022 n.32113
Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
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