Malasanità

Medicina difensiva ed accanimento terapuetico. Cassazione Penale, sentenza 13/01/2011 n.13746

“Colpevole il medico quando non è possibile fondatamente attendersi dall’intervento (pur eseguito in presenza di consenso informato) un beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. I chirurghi pertanto hanno agito in dispregio al codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico – terapeutico.”
La sentenza:

 

La sentenza

Rette di degenza per i servizi a favore delle persone con disabilità. Consiglio di Stato sentenza 16/09/2011 n.5185

I principi della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 supportano, in relazione alla posizione delle persone disabili, la tesi dell’immediata applicabilità del comma 2 ter. dell’art. 3 del d. lvo 1998 n. 109 nella parte in cui introduce il criterio fondato sulla situazione economica del solo assistito, trattandosi di un parametro che riflette proprio l’esigenza di considerare in modo autonomo ed individuale i soggetti disabili ai fini dell’erogazione di prestazione sociali agevolate” (limitatamente però ai soggetti ultrasessantacinquenni con handicap grave).

La sentenza

 

L’onere di provare che il consenso informato è stato prestato è a carico del medico. Cassazione Civile, sentenza 19/05/2011 n.11005

Se il rapporto paziente/medico è contrattuale l’onere  di provare che il consenso informato è stato prestato è a carico del medico (caso anteriore alla legge 8 marzo 2017 n.24, che ha innovato la materia).

La sentenza

Remunerazione dei medici specializzandi: la prescrizione matura solo dal 1999 ed è decennale. Cassazione Civile, sentenza n.17350 del 18/08/2011.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il mancato recepimento delle direttive comunitarie in materia decorre L. da quando lo Stato Italiano ha adempiuto con la L.19 ottobre 1999, n. 370, e cioè dalla sua entrata in vigore il 27 ottobre 1999

Indennità di esclusività e blocco delle retribuzioni disposto dal D.L. 31/05/2010 n.78. Conferenza Stato-Regioni documento 13/10/2011.

L’INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ E GLI INCARICHI DI MAGGIOR VALORE NON RIENTRANONEL BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI DISPOSTO DAL D.L. 78/2010:

Causalità materiale e causalità giuridica. Cassazione Civile, sentenza 21/07/2011 n.15991

Qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente del 100%), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice, accertata, sul piano della, causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno,giusta disposto dell’art. 1221 c.c., comma 1), l’efficienza etiologica della condotta rispetto all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento), così ascrivendo l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all’esito prodottesi) onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente all’evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la pregressa situazione patologica del danneggiato non etiologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario.

La sentenza