Malasanità

Visita post operatoria a pagamento e abuso d’ufficio. Cassazione Penale, sentenza 17 ottobre 2012 n.40824

Commette abuso d’ufficio il medico che esegue delle visite a pagamento senza informare i pazienti stessi circa la possibilità di ottenere la stessa prestazione presso l’ospedale senza ulteriori spese, in quanto questa attività è già compresa nella tariffa, corrisposta per il ricovero e l’intervento chirurgico:
“il medico, con la visita post operatoria in ambito privato, viene a percepire, un ingiusto vantaggio (da doppia retribuzione), con danno del paziente (che viene a versare un emolumento già compreso nel ticket)”, si legge ancora nella sentenza che al medico compete “l’obbligo di concludere l’intervento professionale nella sede naturale, ospedaliera, e senza ulteriori esborsi economici non dovuti, a meno che sia lo stesso paziente che opti, consapevolmente, per tale soluzione (…) Né può sostenersi che si è trattato nella specie di una scelta volontaria dei pazienti posto che non risulta affatto che gli stessi siano stati informati del loro diritto di essere visitati, senza ulteriori aggravi economici, all’interno della struttura pubblica nella quale era stato praticato l’intervento chirurgico”

Scusabilità della infrazione disciplinare Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 12 luglio 2012 n.11798

Non sono sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del lavoratore causati dal suo stato di precario equilibrio psicologico.
(Nel caso in specie il lavoratore, affetto da disturbi di ansia e di adattamento, aveva omesso di comunicare la prosecuzione dello stato di malattia).

La sentenza

Obbligo di selezione nel conferimento degli incarichi dirigenziali. Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza 4 aprile 2012 n.5369

“In tema di impiego pubblico privatizzato, nell’ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
Laddove, pertanto, l’amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile”

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Frequenza a tempo parziale specializzandi e risarcimento. Cassazione Civile, sentenza 22 marzo 2012 n.4538

La frequenza a tempo parziale dei corsi di specializzazione  non osta al riconoscimento del risarcimento del danno perchè la frequenza in concreto di un corso di specializzazione con modalità non riconducibili nè a quelle a tempo pieno nè a quelle a tempo ridotto, dipenderebbe da un fatto addebitabile allo Stato, il quale, in relazione al concreto corso di specializzazione di cui si tratti, non aveva assicurato lo svolgimento o secondo la modalità a tempo pieno o secondo la modalità a tempo parzialelo specializzando non aveva facoltà di scelta tra tempo parziale e pieno, perchè lo Stato, trattandosi anche in tal caso di un inadempimento dello Stato alle direttive. Semmai si pone la questione di liquidare il danno in misura minore qualora vi sia stata la frequenza a tempo parziale.

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