Con la sentenza n.157 del 2 ottobre 2026 la Corte Costituzionale interviene sull’art. 35 della legge n. 833 del 1978, e lo integra come segue:
“Al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona che ne è destinataria deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare nell’ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 norme att. cod. proc. pen. Il difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, il difensore d’ufficio sono tempestivamente avvertiti e possono partecipare all’audizione della persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida. Anche al difensore così
individuato è notificato il decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento sindacale. Analoghe garanzie sono previste in caso di eventuale proroga del trattamento e della relativa convalida”.
La Corte è consapevole che la dichiarazione di illegittimità comporta un aggravio organizzativo, ma non tiene conto che il ritardo nella applicazione del TSO può comportare rischi per la salute dei terzi soggetti coinvolti.
