Vai al contenuto
Diritto Sanitario
Diritti e responsabilità sanitaria
Home
News sanità
Chi siamo
Accreditamento, budget, qualità e rischio clinico
Accreditamento
Budget e tariffe
Modifiche dell’accreditamento
Appalti pubblici
Bioetica, biodritto e biotecnologie
Diritto alla assistenza sanitaria e sociale, disabilità
Accesso ai servizi sanitari
Liste d’attesa
Farmaceutica
Lavoro & Sanità
Comparto
Contratti a tempo determinato e stabilizzazioni
Dirigenza e incarichi dirigenziali
Mobbing, mansioni superiori e demansionamento, responsabilità , licenziamento
Istituti contrattuali (indennità, ferie, malattia., orario di lavoro, reperibilità, guardia medica,…)
Specializzandi
Legislazione, normativa, CCNL e ACN, circolari
Contratti Collettivi Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria
CCNL ex dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale
Accordi Collettivi Nazionali e regionali
Circolari
Medicina generale, pediatria, specialisti interni
Liberi professionisti, autorizzazioni sanitiarie, pubblicità sanitaria
Revisione Busta Paga
Responsabilità medica e sanitaria – “malasanità”
Consenso informato
Privacy sanitaria
Responsabilità amministrativa
Responsabilità civile, “malasanità”
Responsabilità penale
Sicurezza del lavoro, previdenza, fisco, assicurazioni
Terzo settore
Lavora con noi
Contattaci
Indennità di rischio radiologico. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 24-02-2011, n. 4525.
Home
  /  
Lavoro & Sanità
  /  
Dirigenza e incarichi dirigenziali
  /  
Indennità di rischio radiologico. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 24-02-2011, n. 4525.
Indennità di rischio radiologico. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 24-02-2011, n. 4525.
“
L’indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell’ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo
”.
Nel caso in specie i chirurghi ortopedici, in forza della mansioni concretamente espletate, si trovavano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non era inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Infatti gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, nè potevano essere protetti da rembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè potevano cambiarsi in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.
La sentenza:
Navigazione articoli
Precedente
Danno morale e danno psichico. Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1072 del 18 gennaio 2011
Successivo
Computo delle ferie aggiuntive per rischio radiologico. Cassazione Civile, ordinanza 15 febbraio 2011, n. 3748
Info sull'autore
Avv. Alberto Del Campo
administrator
Notizie collegate
28/11/2025
0
L’indennità di turno và corrisposta anche durante le ferie
Di
Avv. Alberto Del Campo
18/05/2025
0
Ferie non godute, mobilità e monetizzazione
Di
Avv. Alberto Del Campo
23/03/2025
0
I buoni pasto sono dovuti durante le ferie: Corte di Cassazione, ord. 24 settembre 2024 n.25840
Di
Avv. Alberto Del Campo
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok