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Computo delle ferie aggiuntive per rischio radiologico. Cassazione Civile, ordinanza 15 febbraio 2011, n. 3748

In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l’art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poichè la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi.

Consiglio di Stato, sentenza 18/03/2010 n.1581

Il rapporto di lavoro con l’ente pubblico, anche se nullo, produce tutti gli effetti economici.

La sentenza

Congedo aggiuntivo di quindici giorni in favore del personale esposto al rischio radiologico. Consiglio di Stato sentenza 3/11/2010 n.7800.

Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, in favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà. La sentenza:

Retribuzione del tempo necessario per recarsi al lavoro. Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Sentenza 26-07-2010, n. 17511

Secondo la Cassazione il tempo necessario per recarsi al lavoro si verifica unicamente nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, e, in particolare, ove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. La sentenza

La sentenza

Indennità rischio radiologico. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Interpello n.6/2010.

Il riconoscimento del diritto all’indennità per il rischio radiologico in misura piena deve “passare” per il settore pubblico, fatta eccezione per il personale tecnico di radiologia, attraverso il filtro degli “organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendali in base alle vigenti disposizioni”, al fine di verificare se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continuativa e permanente al rischio radiologico, non solo sulla base della qualifica, ma dell’effettiva esposizione a rischio da radiazione.  Il testo:

Indenità di coordinamento. Corte di Cassazione, sentenza 27/04/2010 n. 10009

Per il riconoscimento dell’indennità di coordinamento è sufficiente lo svolgimento effettivo di tali funzioni, purchè di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale, restando esclusa la possibilità per l’amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. La sentenza:

La sentenza

Ritardato o mancato conferimento delle posizioni organizzative. Cassazione Civile, sentenza 14/04/2010 n.8836

Ritardo e/o mancato conferimento delle posizioni organizzative: è competente il giudice ordinario e può essere proposta azione di risarcimento danni per la perdita della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato. La sentenza: 

La sentenza