Archivio degli autori Avv. Alberto Del Campo

DIRITTO DEL DISABILE AD USUFRUIRE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER 24 ORE SETTIMANALI

Il T.A.R. Sardegna, con sentenza del 11 novembre 2010 riconosce il diritto del disabile ad usufruire dell’insegnante di sostengo per n.24 ore settimanali a prescindere dai liiti di legge alle assunzioni. La sentenza:

Annullabilità del contratto tra medico e paziente per dolo

E’ annullabile il contratto stipulato con il falso medico che ha ingannato il paziente circa la sua qualità.
Sentenza del Giudice di Pace di Varese del 18/10/2010 (da www.ilcaso.it):

Mansioni superiori. Spettano anche se appartenenti ad una qualifica di due livelli superiore a quella posseduta. Corte di Cassazione Civile, SS.UU. 3/11/2009 n.23201

In materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche dall’art. 56, comma 6, D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall’art. 25 D.Lgs. 80/1998, e successivamente modificato dall’art. 15 D.Lgs.387/1998, ora riprodotto dall’art. 32 D.Lgs.165/2001, l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, Corte cost., sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost. Quest’ultima norma deve trovare integrale applicazione pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.

La sentenza

Danno morale e danno biologico. Cassazione Civile, sentenza 30/11/2009 n.25236

“La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, ma, ove vengano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente, con la conseguenza che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei suindicati termini, sovente liquidato in percentuale del primo, cosicchè, esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico”.

La Corte di Cassazione sembra non avere le idee chiare!  Le più recenti sentenze infatti ritengono che il danno biologico comprenda già il danno morale e che la “personalizzazione” può essere eseguita solo in casi eccezionali.

La sentenza

Abbandono di persona minore o incapace

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA 2 LUGLIO 2009 N.351905

Commette il reato di cui all’art.591 c.p. il coniuge che abbandona il marito a casa per trascorrere un periodo di vacanza nel caso in cui questi non sia in grado di provvedere alle esigenze quotidiane. La sentenza:

Complicanze post operatorie e colpa medica. Cassazione Civile, sentenza 28/09/2009 n.20790

Nel caso in cui dopo un intervento chirurgico si verificono delle complicazioni post operatorie il medico non può esimersi da colpa lieve per il fatto che l’intervento abbia comportato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. L’obbligo della prestazione secondo le leges artis, che il professionista deve provare di aver rispettato (Cass. 24791/2008), persiste per il chirurgo per tutte le fasi dell’intervento, anche per quelle post-operatorie, ed egli deve attentamente seguire il paziente anche in relazione a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire dopo l’intervento.

La sentenza

Un caso di mobbing. TAR Milano, sentenza 11 agosto 2009 n.4581

UN ESEMPLARE CASO DI MOBBING: DOPO VENT’ANNI, GIA’ IN PENSIONE, AL MEDICO VIENE RICONOSCIUTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ESSERE SEMPRE STATO SCAVALCATO NEL CONFERIMENTO DEL POSTO DI PRIMARIO.