Cessione delle farmacie. C.G.A, sentenza n.505/2024.

Cessione delle farmacie. C.G.A, sentenza n.505/2024.

L’art. 12, comma 4, della legge n. 475 del 1968 stabilisce che non può risultare assegnatario per pubblico concorso di una sede farmaceutica il concorrente che abbia ceduto negli ultimi 10 anni “la propria farmacia”.  

La preclusione deve ritenersi applicabile non soltanto alla cessione da parte del farmacista titolare individuale della farmacia (così come previsto dalla lettera della norma), ma anche quando tale cessione sia operata da una società di persone,  perchè nelle società di persone, della personalità giuridica, e quindi di una autonomia patrimoniale “perfetta”, non consenta di prefigurare una netta e rigida separazione tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci; ne consegue che tutti gli elementi che compongono il patrimonio sociale, ivi compreso il diritto di esercitare la farmacia ed il compendio aziendale all’uopo destinati, non possono non ritenersi “propri” anche dei singoli soci. Pertanto, “la soggettività giuridica delle società di persone non è idonea ad integrare uno schermo impenetrabile tra la società ed i soci” (così, Cons. Stato, n. 229 del 2020);

Assume rilievo il disposto dell’art. 7, comma 2, secondo periodo, della legge n. 362 del 1991, nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 5 del d.l. n. 223 del 2006, in base al quale “sono soci della società farmacisti iscritti all’albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni”, norma da cui si desume la volontà del legislatore di riservare in via esclusiva ai farmacisti l’esercizio in forma associata dell’attività farmaceutica, di talché, in quella cornice normativa, la forma societaria, e segnatamente la società di persone composta da farmacisti, costituiva esclusivamente uno schema organizzativo, rilevante soltanto nei rapporti interni e in quelli con i terzi: detto in altri termini, “l’attività di distribuzione farmaceutica, pur quando organizzata in forma societaria, continuava a conservare una forte impronta personalistica, riflesso della peculiare natura dell’attività esercitata, la quale rinveniva nelle qualità e nei titoli professionali dei soci – farmacisti la garanzia principale dei suo corretto svolgimento” (così Cons. Stato, n. 229 del 2020);

– di qui il corollario che, in un’ottica pubblicistica, il farmacista non dismetteva la sua rilevanza centrale allorché la farmacia fosse gestita dalla società di persone di cui il medesimo faceva parte, di talché la posizione del socio – farmacista non potrebbe non assumere rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 12, comma 4, della legge n. 475 del 1968.La sentenzaConsiglio di Giustizia Amministrativa sentenza n.505/2024

Cessione di farmacia

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Avv. Alberto Del Campo administrator