La Cassazione precisa che l’art.44, comma 6, del CCNL del Comparto Sanità non deve interpretarsi nel senso di “ogni giornata di terapia intensiva effettivamente prestata”, bensì nel senso di “ogni giornata di presenza sul lavoro” nell’espletamento di una attività che comprende anche l’effettuazione di terapie intensive. L’indennità pertanto spetta anche a chi non è assegnato ad Unità Operative di Terapia Intensiva (nel caso in specie il servizio era stato espletato salutariamente presso il Pronto Soccorso). La sentenza della Cassazione:
e del Tribunale di Cassino:
La sentenza
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