Vai al contenuto
Diritto Sanitario
Diritti e responsabilità sanitaria
Home
News sanità
Chi siamo
Accreditamento, budget, qualità e rischio clinico
Accreditamento
Budget e tariffe
Modifiche dell’accreditamento
Appalti pubblici
Bioetica, biodritto e biotecnologie
Diritto alla assistenza sanitaria e sociale, disabilità
Accesso ai servizi sanitari
Liste d’attesa
Farmaceutica
Lavoro & Sanità
Comparto
Contratti a tempo determinato e stabilizzazioni
Dirigenza e incarichi dirigenziali
Mobbing, mansioni superiori e demansionamento, responsabilità , licenziamento
Istituti contrattuali (indennità, ferie, malattia., orario di lavoro, reperibilità, guardia medica,…)
Specializzandi
Legislazione, normativa, CCNL e ACN, circolari
Contratti Collettivi Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria
CCNL ex dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale
Accordi Collettivi Nazionali e regionali
Circolari
Medicina generale, pediatria, specialisti interni
Liberi professionisti, autorizzazioni sanitiarie, pubblicità sanitaria
Revisione Busta Paga
Responsabilità medica e sanitaria – “malasanità”
Consenso informato
Privacy sanitaria
Responsabilità amministrativa
Responsabilità civile, “malasanità”
Responsabilità penale
Sicurezza del lavoro, previdenza, fisco, assicurazioni
Terzo settore
Lavora con noi
Contattaci
Scusabilità della infrazione disciplinare Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 12 luglio 2012 n.11798
Home
  /  
Lavoro & Sanità
  /  
Mobbing, responsabilità dirigenziale e disciplinare, licenziamento
  /  
Scusabilità della infrazione disciplinare Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 12 luglio 2012 n.11798
Scusabilità della infrazione disciplinare Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 12 luglio 2012 n.11798
Non sono sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del lavoratore causati dal suo stato di precario equilibrio psicologico.
(Nel caso in specie il lavoratore, affetto da disturbi di ansia e di adattamento, aveva omesso di comunicare la prosecuzione dello stato di malattia).
La sentenza
Navigazione articoli
Precedente
Insegnanti di sostengo. L’alunno in situazione di handicap grave ha diritto al sostengo per 25 ore settimanali. TAR Lazio, sentenza 16/06/2012 n.1568
Successivo
Affidamenti a cooperative sociali. Linee guida AVCP: Determinazione n.3 del 1° agosto 2012
Info sull'autore
Avv. Alberto Del Campo
administrator
Notizie collegate
12/12/2024
0
L’azienda sanitaria risponde per il demansionamento operato dal Primario
Di
Avv. Alberto Del Campo
18/08/2024
0
Senza intento persecutorio non c’è mobbing
Di
Avv. Alberto Del Campo
23/03/2023
0
Demansionamento del dirigente medico. Corte d’Appello di Catania, sentenza 1 febbraio 2023 n.30
Di
Avv. Alberto Del Campo
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok