RETTA DI DEGENZA IN R.S.A.: è legittima la richiesta di pagamento a carico dedi congiunti? La Cassazione emette sentenze contrastanti

RETTA DI DEGENZA IN R.S.A.: è legittima la richiesta di pagamento a carico dedi congiunti? La Cassazione emette sentenze contrastanti

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 31/10/2019, n. 28004

Ritiene ancora vigente la L.3/12/1931 n.1580:

In tema di rimborso di spese di spedalità per il caso di degenza presso una struttura pubblica ospedaliera, l’art. 1 della l. n. 1580 del 1931 configura due tipi di azioni di rivalsa: la prima è quella di cui al primo comma, da farsi valere contro i ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà (e, in caso di loro morte, contro i loro eredi legittimi e testamentari); la seconda è quella descritta dal terzo comma, la quale può essere esercitata verso i congiunti per legge tenuti agli alimenti durante il periodo di ricovero che si trovino in condizioni di sostenere, in tutto o in parte, l’onere delle degenze. Data la diversità delle due azioni, quanto a condizioni soggettive ed oggettive di proponibilità, deve ritenersi che quella ex art. 1, terzo comma, presupponga l’impossibilità di effettuare la rivalsa ai sensi del primo comma e, quindi, una condizione di povertà della persona ricoverata che avrebbe determinato un obbligo alimentare a carico dei soggetti individuati dall’art. 433 c.c. e che – in difetto di adempimento diretto – giustifica la rivalsa nei loro confronti. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO FIRENZE, 24/07/2017).”

Cass. civ., Sez. III, 16/10/2017, n. 24289

Ritiene abrogata la L.3/12/1931 n.1580

In caso di cure mediche e prestazioni sanitarie rese dal SSN in favore del danneggiato da fatto illecito altrui, all’Ente non compete l’azione di rivalsa prevista dall’art. 1916 c.c., né l’azione surrogatoria di cui all’art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., difettando, in entrambi i casi, dei presupposti di legge. All’ente non compete neppure l’azione speciale prevista dall’art. l della L. 3 dicembre 1931, n. 1580, poiché tale disposizione è stata abrogata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 122, ma, per recuperare i costi delle prestazioni rese in favore del danneggiato, il SSN può agire per responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell’autore del fatto illecito, a ciò non ostando la gratuità delle prestazioni medesime, che opera solo nei rapporti fra SSN e degente, ma non esclude la responsabilità aquiliana del danneggiante per i costi effettivamente sostenuti dal SSN a causa della sua condotta illecita. Tuttavia, il SSN non ha titolo ad agire in sede extracontrattuale nei confronti del responsabile per recuperare i costi delle prestazioni sanitarie rese in favore della vittima di un sinistro derivante dalla circolazione di veicoli o di natanti, poiché tali prestazioni sono già compensate “ex lege” mediante il contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, previsto dall’art. 334 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, espressamente indicato dalla legge come sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 09/11/2016, n. 22776

La terza linea interpretativa:

“In tema di prestazioni a carico del S.S.N., l’art. 30 della l. n. 730 del 1983 – che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali – deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede l’erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, ritenuti unicamente di carattere assistenziale, i trattamenti farmacologici somministrati con continuità ad un soggetto con grave psicopatologia cronica ospitato in struttura idonea all’effettuazione di terapie riabilitative, aveva accolto l’azione di rivalsa esperita dall’ASL per le spese relative alla quota alberghiera del ricovero). (Cassa con rinvio, App. Venezia, 24/01/2011)

 

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Alberto Del Campo administrator