Cass. civ., Sez. III, 16/10/2017, n. 24289
Ritiene abrogata la L.3/12/1931 n.1580
In caso di cure mediche e prestazioni sanitarie rese dal SSN in favore del danneggiato da fatto illecito altrui, all’Ente non compete l’azione di rivalsa prevista dall’art. 1916 c.c., né l’azione surrogatoria di cui all’art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., difettando, in entrambi i casi, dei presupposti di legge. All’ente non compete neppure l’azione speciale prevista dall’art. l della L. 3 dicembre 1931, n. 1580, poiché tale disposizione è stata abrogata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 122, ma, per recuperare i costi delle prestazioni rese in favore del danneggiato, il SSN può agire per responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell’autore del fatto illecito, a ciò non ostando la gratuità delle prestazioni medesime, che opera solo nei rapporti fra SSN e degente, ma non esclude la responsabilità aquiliana del danneggiante per i costi effettivamente sostenuti dal SSN a causa della sua condotta illecita. Tuttavia, il SSN non ha titolo ad agire in sede extracontrattuale nei confronti del responsabile per recuperare i costi delle prestazioni sanitarie rese in favore della vittima di un sinistro derivante dalla circolazione di veicoli o di natanti, poiché tali prestazioni sono già compensate “ex lege” mediante il contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, previsto dall’art. 334 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, espressamente indicato dalla legge come sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.