Malasanità

Licenziamento disciplinare. Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 18 gennaio 2008 n.1077

1077

La Corte conferma la legittimità del licenziamento disciplinare inflitto al medico radiologo inserito in una struttura sanitaria privata per aver eseguito alcuni esami in favore della madre di un collega senza farla pagare, attestando falsamente che si trattava di paziente ricoverato. La Corte sottolinea il disvalore ambientale che può comportare un siffatto comportamento da parte del dipendente.

       La sentenza

 

Specializzandi 1999-2006

Con il D. Lgs. 17/8/1999 n. 368, lo Stato italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia ed ha regolamentato la formazione specialistica dei medici, anche sotto il profilo retributivo e quello contributivo, stabilendo tra l’altro, all’art. 37, la stipula con l’Università di un contratto e trasformando lo status dello specializzando da titolare di borsa di studio a lavoratore subordinato. Tuttavia, subito dopo, il D. Lgs. 517/99 ha bloccato l’applicazione degli articoli da 39 a 41, che riguardano la retribuzione, la copertura assicurativa e la facoltà di esercizio della libera professione. Solo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6/7/2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici, che a partire dal 2006 ricevono il trattamento economico previsto in tale schema di contratto. Tutto quanto sopra ha palesemente determinato una disparità di trattamento ed un grave pregiudizio a tutti i medici che hanno percepito, nonostante il riconoscimento contenuto nel D. Lgs. 368/99, solo la vecchia borsa di studio. Tuttavia il blocco all’incremento della borsa di studio riguardava la indicizzazione all’inflazione, ma non si estendeva agli incrementi contrattuali del personale medico diepndente del SSN successivi al 1993. Tale orientamento è confermato da Cass. 18/6/2015 n.12624: l’aumento del tasso programmato di inflazione non è riconoscibile fino al 31 dicembre 2005, essendo state bloccate sino a tale data le indicizzazioni, mentre il blocco degli incrementi retributivi contrattuali è avvenuto sino al 31 dicembre 1993, e riguardava perciò solo il biennio 1992/93.

Medici di medicina generale. Pagamento delle quote aggiuntive per assistenza ai cittadini extracomunitari

Sentenza Tribunale di Milano, Sez. Lavoro del 12/01/2012

La Azienda sanitaria non può sospendere il pagamento delle “quote” relative a cittadini extracomunitari anche se il loro permesso di soggiorno è scaduto. La sentenza:

Dipartimento della funzione pubblica. Circolare n.10 del 19/07/2008

Assenze dei dipendenti pubblici per malattia

La circolare

Rimborso ai Comuni della quota sanitaria delle rette di ricovero per adulti inabili e non autosufficienti. TAR Catania, sentenza 14/09/2007 n.1416

Il T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, si pronuncia sulla questione del rimborso delle rette di ricovero di adulti inabili e non autosufficienti, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 22/1986 e dell’art. 59 della L.R. n. 33/1996, relativamente alla “quota sanitaria”. Si tratta del rimborso agli enti locali della assistanza sanitaria prestata da questi e dovuta dalle Aziende UU.SS.LL., una situazione che è del tutto speculare a quella delle Residenze Sanitarie Assistenziali, ove le Aziende chiedono ai Comuni il rimborso delle prestazioni di assistenza sociale (vitto e alloggio).

La sentenza

Diffamazione ad opera del capo ufficio. Cassazione Penale, sentenza 11 giugno 2007, n. 22702

Il capo ufficio che usa espressioni offensive della professionalità e della reputazione del dipendente subordinato inviando relazioni negative alla Direzione, non supportate da elementi oggettivi e al di fuori delle procedure formali di contestazione, commette il reato di diffamazione.

        La sentenza