La Cassazione ribadisce la retribuibilità delle mansioni superiori svolte da dipendenti pubblici (nel caso in specie di Azienda U.S.L.), anche dopo il termine di dodici mesi previsto dall’art.52, comma 2, lett.a) del D.Lgs.165/2001 ed anche per il periodo precedente al D.Lgs. 387/1998. Con la privatizzazione del pubblico impiego, infatti, l’art.36 Cost. è direttamente e pienamente applicabile. L’art.36 della Costituzione è direttamente applicabile al pubblico impiego al fine della retribuzione delle mansioni superiori.
L’Università che si avvale di una struttura privata (mediante convenzione) per l’erogazione di servizi sanitari, assumendo la direzione della stessa struttura, diventa parte del contratto di spedalità che, di fatto, stipula con i pazienti.
L’azienda sanitaria non risponde dell’operato del medico convenzionato perchè non possono trovare applicazione nella fattispecie in esame gli artt. 1228 e 2049 c.c., norme che pongono a carico del datore di lavoro la responsabilità per i danni arrecati dai suoi dipendenti con dolo o colpa, stante la diversa natura del rapporto.
Il medico convenzionato infatti svolge la sua attività in piena autonomia e non è vincolato dall’obbligo di rispettare gli ordini o le direttive del soggetto preponente. Il medico convenzionato è del tutto libero sia nella predisposizione dell’organizzazione che mette a disposizione del paziente sia nella scelta delle cure da praticare.
Il fondamento del mobbing si rinviene nell’art.2087 cod. civ. Pur non potendo consistere in un unico atto lesivo, una condotta lesiva protratta per sei mesi è più che sufficnente per integrare il mobbing.
Un taglio di 30 milioni di euro all’aggregato destinato alla specialistica accreditata rispetto a quanto previsto con il decreto n.912/2008. Esso comporta una revoca parziale del precedente decreto e pertanto, ai sensi dell’art.21-quinquies della L.241/1990, l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo agli specialisti!.
NON SI PUO’ DIRE AL PROPRIO SUBORDINATO: “LEI NON CAPISCE UN C…”
Con sentenza n.3338 del 25 luglio 2008 la Sezione IV Penale della Cassazione ha sostanzialmente confermato la sentenza della Corte d’Appello di Catania del 12 giugno 2007, affermando che commette il reato di ingiura il superiore gerarchico che apostrofi il dipendente a lui subordinato con la frase “Lei non capisce un c…” . Il rapporto di subordinazione non attenua i limiti al diritto del superiore di etero-determinare la prestazione del dipendente, anche eventualmente con la critica e la correzione, ma anzi il superiore deve far uso di una “attenta continenza espressiva” .
La giusta retribuzione ex art.36 Cost. deve essere adeguata anche in proporzione all’acquisita anzianità di servizio, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell’esperienza. Si tratta di una ulteriore precisazione della portata dell’art.36 Cost. che, in base, all’ultimo orientamento della Corte, deve essere applicato anche al pubblico impiego.
La Cassazione nega la equiparazione della anzianità di servizio in rapporto convenzionale a quella di rapporto dipendente ai fini dell’aumento della indennità di esclusività.
La sentenza
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