Malasanità

Adeguata remunerazione dei medici specializzandi. Corte di Giustizia U.E., sentenza nella causa C-452/09

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio.

La sentenza

Rette di lungodegenza per persone affette da malattie croniche e degenerative. Tribunale Milano sentenza 18/06/2009

La gratuità delle prestazioni sanitarie va affermata per le prestazioni a rilevanza sociale previste dall’art. 3 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e per quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall’art. 3 comma 3 del citato decreto, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui all’art. 4 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e di cui all’allegato 1 C del DPCM 29 novembre 2001, è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del Comune con la compartecipazione dell’utente.

Protesi extra nomenclatore. Il caso del ginocchio elettronico

DIRITTOSANITARIO.COM OTTIENE LA FORNITURA DI UN “GINOCCHIO ELETTRONICO” EXTRA NOMENCLATORE TARIFFARIO. APERTA UNA NUOVA STRADA.

Accolto il principio che nel caso in cui la protesi extra nomenclatore sia indispensabile per il recupero funzionale essa deve essere autorizzata.

Dal quotidiano “La Sicilia” del 19 novembre 2009:

Azione di regresso dell’INAIL nei confronti del civilmente obbligato

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.11986/2010

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. Corte cost., sent. n. 102 del 1981n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell’eventuale pregiudizialità penale). Ne consegue che, divenendo l’INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l’azione decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato. (Rigetta, App. Cagliari, 23/03/2006). La sentenza:

Infortunio in itinere

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.17752/2010

La Corte da ragione all’INAIL: per il riconoscimento dell’infortunio “in itinere” bisgona dimostrare la necessità dell’uso del proprio mezzo e tale necessità non può essere dimostrata con una semplice “comodità”, ma deve essere collegata alla mancanza di mezzi pubblici.

La sentenza:

DIRITTO DEL DISABILE AD USUFRUIRE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER 24 ORE SETTIMANALI

Il T.A.R. Sardegna, con sentenza del 11 novembre 2010 riconosce il diritto del disabile ad usufruire dell’insegnante di sostengo per n.24 ore settimanali a prescindere dai liiti di legge alle assunzioni. La sentenza:

Annullabilità del contratto tra medico e paziente per dolo

E’ annullabile il contratto stipulato con il falso medico che ha ingannato il paziente circa la sua qualità.
Sentenza del Giudice di Pace di Varese del 18/10/2010 (da www.ilcaso.it):

Mansioni superiori. Spettano anche se appartenenti ad una qualifica di due livelli superiore a quella posseduta. Corte di Cassazione Civile, SS.UU. 3/11/2009 n.23201

In materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche dall’art. 56, comma 6, D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall’art. 25 D.Lgs. 80/1998, e successivamente modificato dall’art. 15 D.Lgs.387/1998, ora riprodotto dall’art. 32 D.Lgs.165/2001, l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, Corte cost., sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost. Quest’ultima norma deve trovare integrale applicazione pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.

La sentenza

Danno morale e danno biologico. Cassazione Civile, sentenza 30/11/2009 n.25236

“La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, ma, ove vengano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente, con la conseguenza che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei suindicati termini, sovente liquidato in percentuale del primo, cosicchè, esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico”.

La Corte di Cassazione sembra non avere le idee chiare!  Le più recenti sentenze infatti ritengono che il danno biologico comprenda già il danno morale e che la “personalizzazione” può essere eseguita solo in casi eccezionali.

La sentenza