Malasanità

Frequenza a tempo parziale specializzandi e risarcimento. Cassazione Civile, sentenza 22 marzo 2012 n.4538

La frequenza a tempo parziale dei corsi di specializzazione  non osta al riconoscimento del risarcimento del danno perchè la frequenza in concreto di un corso di specializzazione con modalità non riconducibili nè a quelle a tempo pieno nè a quelle a tempo ridotto, dipenderebbe da un fatto addebitabile allo Stato, il quale, in relazione al concreto corso di specializzazione di cui si tratti, non aveva assicurato lo svolgimento o secondo la modalità a tempo pieno o secondo la modalità a tempo parzialelo specializzando non aveva facoltà di scelta tra tempo parziale e pieno, perchè lo Stato, trattandosi anche in tal caso di un inadempimento dello Stato alle direttive. Semmai si pone la questione di liquidare il danno in misura minore qualora vi sia stata la frequenza a tempo parziale.

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Conferimento incarichi dirigenziali senza selezione o motivazione, conseguenze. Cassazione Civile, sentenza 5 marzo 2012 n.3415

Nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto a effettuare nel rispetto di determinati criteri, non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori ai fini di una promozione o del conferimento di un altro beneficio, egli, al fine di dimostrare il rispetto dei criteri previsti per la selezione e dei principi di correttezza e buonafede, deve operare in maniera trasparente e in particolare motivare adeguatamente la scelta effettuata. In difetto di una scelta motivata, il lavoratore ha in linea di principio diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, non condizionato alla prova da parte  sua che la scelta, ove correttamente eseguita, si sarebbe risolta in suo favore. Il giudice deve procedere alla liquidazione del danno con una valutazione equitativa a norma dell’art. 1226 c.c. , tenendo presente, ai fini di tale giudizio probabilistico e comparativo, ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo da entrambe le parti. In particolare: dovrà rigettare la domanda risarcitoria quando gli elementi di prova acquisiti consentano di escludere con adeguata sicurezza che il lavoratore in causa potesse avere concrete possibilità di un esito della selezione per lui positivo; in mancanza di specifiche risultanze circa il possibile esito della selezione se correttamente eseguita, il giudice potrà ricorrere al criterio residuale del rapporto tra il numero dei soggetti da selezionare e il numero di quelli che concretamente dovevano formare oggetto della selezione, ma, se del caso, potrà trarre argomenti di convincimento circa il grado di probabilità favorevoli al lavoratore anche dal comportamento processuale delle parti e in particolare dalle loro carenze
nell’allegazione e prova degli elementi di fatto rilevanti ai fini della selezione rientranti nell’ambito delle loro rispettive conoscenze e possibilità di prova.

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Retta di degenza per malati di Alzheimer. Cassazione Civile, sentenza 22/3/2012 n.4558

Se le prestazioni sanitarie sono prevalenti su quelle sociali esse sono a totale carico del Servizio Sanitario (caso di malato di Alzheimer per il quale il Comune aveva chiesto il pagamento agli obbligati agli alimenti).

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Diritto di accesso ai dati sanitari. Consiglio di Stato, sentenza 23/03/2009 n.1748

Il Consiglio di Stato consente l’accesso ai dati sanitari per acquisire elementi informativi e prognostici, relativi alle assenze per malattie dei propri colleghi, da utilizzare in processi nei quali si controverta della posizione di lavoro del ricorrente. “Il diritto alla c.d. privacy non può essere sacrificato se non a titolo di extrema ratio, restando altrimenti possibile assicurare un ampio esercizio del diritto di accesso, pur salvaguardando l’interesse alla riservatezza mediante modalità, alternative alla limitazione o al diniego dell’accesso, che utilizzino, ad esempio, la schermatura dei nomi dei soggetti menzionati nei documenti, che si dichiarino fermamente intenzionati a mantenere l’anonimato, o che, invece, si avvalgano dell’assenso delle persone di volta in volta indicate nei documenti in questione (cfr. per il principio, Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2005, n. 6524). La sentenza:

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Rimborsi medici specializzandi: prescrizione quinquennale? Cassazione, sentenza 8 febbraio 2012 n.1850

Medici specializzandi: La prescrizione quinquennale introdotta dalla L.183/2011 non è retroattiva e si applica solo al ritardo da trasposizione di direttive comunitarie iniziato solo dal 01/01/2012.

Indennità di esclusività professori universitari. Cassazione Civile, sentenza 23 febbraio 2012 n.8971

L’indennità di esclusività spetta iure proprio, ai sensi dell’art.5 del d.lgs. n. 517 del 1999, ai docenti universitari impegnati a tempo pieno in funzioni assistenziali.

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Indennità di esclusività e blocco retribuzioni ex D.L. n.78/2010. Tribunale di Torino, sentenza del 26/1/2012

L’anzianità di esclusività  è commisurata all’anzianità di servizio, anche presso enti diversi del S.S.N. Nel caso di passaggio al regime di “intramoenia”, essa è duvouta e non è assoggettata al blocco delle retribuzioni disposto dal D.L.78/2010 perchè è una “dinamica straordinaria del rapporto“.

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