Malasanità

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA 27 GUGNO 2011 N.14019

Se l’intervento è di routine, il medico risponde anche per colpa lieve.

Malasantià e resposabilità medica d’equipe. Cass. pen. 25/07/2015 n.33329

Assistenza medica post operatoria e responsabilità medica d’quipe.

Quando l’errore medico è banale o perchè rientra nelle conoscenze del capo equipe, questi non può esimersi dal dirigere la comune azione e dall’imporre la soluzione più adeguata 

La sentenza

Rilevanza penale del consenso informato. Cassazione penale 22/05/2015 n.21537

E’ da ritenere che la valutazione del comportamento del medico, sotto il profilo penale, quando si sia in ipotesi sostanziato in una condotta vuoi omissiva, vuoi commissiva dannosa per il paziente, non ammette un diverso apprezzamento a seconda che l’attività sia stata prestata con o in assenza di consenso.

La sentenza

Pronta reperibilità e art.328 c.p. Cassazione penale, sentenza 19/11/2015 n.1351

Il medico in turno di pronta reperibilità non può rifiutarsi di intervenire

La sentenza

“Malasanità” per colpa della struttura sanitaria. CASSAZIONE 19 OTTOBRE 2015 N.21090

Colpa della struttura sanitaria. La struttura santaria, debitore della prestazione, può liberarsi dalla colpa solo se prova che l’evento dannoso si sarebbe in ogni caso verificato. Il rispetto delle leggi e regolamenti non esonera da colpa per negligenza o imprudenza.

La sentenza

Modifiche all’accreditamento, normativa Regione Siciliana

Decreti regionali

Decreto 4 agosto 1998

Decreto Assessorato alla Sanità Regione Sicilia 4 agosto 1998

Decreto n.175/2014

Decreto Assessoriale n.175/2014 – Mutamento della titolarità

Decreto n.175/2014

Decreto Assessoriale n.1132 del 18 luglio 2014- Modifiche al precedente decreto

Circolare Assessorato Salute n.14 2014

Circolare Assessorato Salute n.14 2014 Circolare Assessorato Salute n.14 2014

Direttive accreditamento strutture sanitarie

 

Corte di Cassazione civile, sentenza del 23/12/2014 n.27363

Illegittimità della rinnovazione di contratti a termine: il risarcimento del danno non è automatico, ma deve essere provato secondo gli ordinari criteri del diritto interno

La sentenza

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA DEL 26 NOVEMBRE 2014 sul rinnovo dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego

E’ contraria alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, la normativa italiana, che, consente “in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo

Seppure, in mancanza di una specifica disciplina dell’Unione in materia, le modalità di applicazione di tali norme spettino all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell’a autonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono essere però meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza)

La sentenza