Giurisprudenza

CORTE D’APPELLO DI CATANIA, sentenza del 30 luglio 2020 n.1410. Malasanità ed inosservanza delle linee guida.

La Corte d’Appello di Catania condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale al risarcimento del danno per la morte di un paziente cui non è stato diagnosticato un infarto. La Corte ha censurato la mancata osservanza delle linee guida in materia di diagnosi e cura dell’infarto miocardico acuto; l’applicazione delle linee guida avrebbe evitato l’evento infausto con una probabilità maggiore del 50% (più probabile che non).

Corte d'Appello di Catania, sentenza 30 luglio 2020 n.1410
La sentenza

CORTE DI CASSAZIONE, ORD. N.7513 DEL 27/03/2018

Il danno morale – di per sé danno non patrimoniale – deve essere valutato separatamente dal danno biologico/esistenziale/alla vita di relazione, senza che con ciò vi sia duplicazione di risarcimento.


Cassazione Civile, ordinanza n.7513 del 27 marzo 2018

Per Cassazione, 10 novembre 2020 n.25164, però:

Il danno morale è già compreso nella liquidazione delle tabelle di Milano, per cui nel caso di sola liquidazione del danno biologico le tabelle di Milano vanno ridotte. Inoltre la personalizzazione del danno biologico sino al 30% non và eseguita sulla componente di danno morale.

La sentenza

CASSAZIONE CIVILE SEZ. 3, SENTENZA DEL 19 OTTOBRE 2015 N.21090

Colpa della struttura sanitaria. La struttura santaria, debitore della prestazione, può liberarsi dalla colpa solo se prova che l’evento dannoso si sarebbe in ogni caso verificato. Il rispetto delle leggi e regolamenti non esime dalla colpa per negligenza o imprudenza.

Cassazione Civile Sez. III, sentenza 19 ottobre 2015 n.21090

CASSAZIONE PENALLE, SENTENZA 28/07/2015 N.33329

Decorso post operatorio e responsabilità medica di equipe:

La sentenza

LE ULTIME ORDINANZE IN MTAERIA DI DIRITTO ALLA CURA CON CELLULE STAMINALI:

Un sì condizionato dal Tribunale di Catania (purchè utilizzando cellule prodotte da cell factory autorizzate).

T.A.R. LOMBARDIA, SEZ.BRESCIA, ORDINANZA N.414/2012.

Rigetta la domanda di sospensiva dell’ordinanza AIFA 1/2012 del 15/5/2012, recante divieto “con decorrenza immediata, di effettuare: prelievi, trasporti, manipolazioni, colture, stoccaggi e somministrazioni di cellule umane presso l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili Di Brescia, in collaborazione con la Stamina Foundation ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 142 del d. lgs. 219 del 2006.
L’ordinanza: 

L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA SULLA CURA CON CELLULE STAMINALI

Accoglie invece il ricorso perchè non si tratta di sperimentazione farmaceutica ma di cura compassionevole e di tutela del bene salute nel caso singolo:


CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA 22 MARZO 2012 N.4558

Se le prestazioni sanitarie sono prevalenti su quelle sociali esse sono a totale carico del Servizio Sanitario (caso di malato di Alzheimer per il quale il Comune aveva chiesto il pagamento agli obbligati agli alimenti).

La sentenza: 

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N.25255/2012

Il medico che non versa alla Azienda sanitaria i compensi dell’attività intramoenia commette il reato di peculato.
La sentenza: 

T.A.R. LAZIO, SENTENZA N.5551/2012

L’alunno portatore di handicap ha diritto all’insegnante di sostengo per 25 ore settimanali. Avendo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 “eliminato dall’ordinamento le disposizioni limitative contenute nei commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. Fin. n. 244 del 2007, torna, per così dire, in auge il disposto dell’art. 40 della L. n. 449 del 1997 stante il quale “In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi,”.(cfr. TAR Lazio, sezione III bis, n. 1669/2012 cit.).

La sentenza:

TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. LAVORO, SENTENZA 12/01/2012

Medici di medicina generale: la Azienda sanitaria non può sospendere il pagamento delle “quote” relative a cittadini extracomunitari anche se il loro permesso di soggiorno è scaduto.

La sentenza:

AGENZIA DELLE ENTRATE: RISOLUZIONE N.30/E

Senza Iva le prestazioni di servizi effettuate dalle società cooperative esercenti l’attività sanitaria.

La risoluzione: 

GIURISDIZIONE IN MATERIA DI RIMBORSO DI SPESE MEDICHE.

La giurisdizione è sempre del Giudice Ordinario, anche se è necessario un giudizio tecnico circa l’urgenza del ricovero.
Cassazione, SS.UU. 05/12/2011 n.25925:



INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E RICOVERO IN ISTITUTO

L’INPS, con messaggio del 26-09-2011, n.18291 precisa che Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.”

ANNULLABILITA’ DEL CONTRATTO TRA MEDICO E PAZIENTE PER DOLO 

E’ annullabile il contratto stipulato con il falso medico che ha ingannato il paziente circa la sua qualità.
Sentenza del Giudice di Pace di Varese del 18/10/2010:



IL TAR SARDEGNA RICONOSCE IL DIRITTO DEL DISABILE DI USUFRUIRE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER 24 ORE SETTIMANALI

a prescindere dai limiti alle assunzioni imposti dalla legge.


La sentenza:


COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Deliberazioni nn.88 e 113 in materia di standard di qualità degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.17752/2010

La Corte da ragione all’INAIL: per il riconoscimento dell’infortunio “in itinere” bisgona dimostrare la necessità dell’uso del proprio mezzo e tale necessità non può essere dimostrata con una semplice “comodità”, ma deve essere collegata alla mancanza di mezzi pubblici.

La sentenza:

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.11986/2010

L’azione di regresso dell’INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale, può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell’eventuale pregiudizialità penale). Divenendo l’INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l’azione decorre dalla definizione del procedimento.

QUOTIDIANO “LA SICILIA” DEL 19/11/2009: DIRITTOSANITARIO.COM OTTIENE LA FORNITURA DI UN “GINOCCHIO ELETTRONICO” EXTRA NOMENCLATORE TARIFFARIO. APERTA UNA NUOVA STRADA.

Ginocchioelettronico

L’ultimo nomenclatore tarifarrio delle protesi infatti è stato approvato nel 1999 e da allora non è stato più rinnovato, nonostante in dieci anni la tecnologia abbia fatto passi da gigante.

Accolto il principio che nel caso in cui la protesi extra nomenclatore sia indispensabile per il recupero funzionale essa deve essere autorizzata.

 

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. CAUSA C-211/2008

La Corte ha escluso che al cittadino dell’Ue spetti il rimborso, da parte del proprio Paese, per i costi sostenuti in un altro Stato membro per le spese mediche sostenute in occasione di viaggi e soggiorni. Una normativa che imponga ai paesi membri dell’Ue l’obbligo di garantire ai propri iscritti un rimborso complementare per le cure non programmate all’estero, rischia di inficiare l’economia stessa del sistema istituito dal Regolamento n. 1408/71.

La sentenza: 

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N.31905/2009

Per la Cassazione la giurisdizione in materia di “quota alberghiera” spetta al Giudice Ordinario, non essendo ormai più vigenti le fattispecie cui si riferiva la giurisdizione esclusiva in materia di “spese di spedalità”.

Il testo: 

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N.31905/2009.

Commette il reato di cui all’art.591 c.p. il coniuge che abbandona il marito a casa per trascorrere un periodo di vacanza nel caso in cui questi non sia in grado di provvedere alle esigenze quotidiane.

La sentenza: 

LA CORTE COSTITUZIONALE TROVA IL PUNTO DI EQUILIBRIO:

“Alla stregua dell’art. 32 Cost., non può essere affermato in modo assoluto il principio secondo il quale, in caso di gravità della malattia e di urgenza dell’intervento terapeutico, il costo di quest’ultimo deve essere rimborsato pure a coloro che non si trovino in una condizione di indigenza anche in senso relativo”.

La sentenza: 

LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI RIMBORSO DI SPESE SANITARIE ALL’ESTERO SPETTA SEMPRE AL GIUDICE ORDINARIO

Anche se vi sono valutazioni discrezionali il diritto alla salute non è degradabile ad interesse legittimo

La sentenza: 

IL DIRITTO AL RIMBORSO DI SPESE SANITARIE SOSTENUTE PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE NON E’ COMPRIMIBILE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Sentenza T.A.R. Campania n.1883 del 09/04/2009:

TRIBUNALE DI CATANIA: ORDINANZA COLLEGIALE N.75/2008 IN TEMA DI FORNITURA GRATUITA DI FARMACI IN SPERIMENTAZIONE

Significativa ordinanza collegiale del Tribunale di Catania, che ha ordinato al Ministero della Salute l’erogazione gratuita per il tempo di un anno del farmaco Rh-IGF-1 (Somatomedina C) a persona malata di SLA, pur in assenza di autorizzazione alla commercializzazione in Italia e sulla base delle sperimentazioni scientifiche internazionali positive sinora documentate.

Dichiarata anche la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto il diritto alla salute (che qui si avvicina al diritto alla vita) in tali casi è assolutamente incomprimibile.

Il testo: 

TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI: QUALI OBBLIGHI DEL COMUNE E QUALI DELLA AZIENDA U.S.L.:
C.G.A. SENTENZA N.187/2008: 
 
L’ente locale e l’Azienda sanitaria giocano a scaricabarile: il C.G.A. emette una decisione salomonica.
 
 
RETTE DI DEGENZA E DI SPEDALITA’
Segnaliamo la sentenza del T.A.R. Sicilia  Sez. Catania n.1728/2007  relativa agli obblighi dei soggetti coinvolti: Enti locali, Aziende sanitarie  e R.S.A.:
 
T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 176

Sussiste l’obbligo di una Azienda Sanitaria Locale di corrispondere le rette di spedalità per prestazioni di cure sanitarie e assistenza integrata, connesse al ricovero di un assistito affetto fin dall’età adolescenziale da insufficienza mentale di grado elevato, che alcuni anni dopo la nascita, è stato affidato ad un Istituto ubicato in un’altra regione, successivamente, ha sempre vissuto in tale struttura di assistenza. La giurisprudenza, al riguardo, si è ampiamente espressa, non solo riportandosi al criterio della prevalenza delle prestazioni, nel senso di attribuire i relativi oneri economici alle Servizio Sanitario Nazionale oppure ai Comuni in dipendenza della rilevanza o meno delle cure sanitarie rispetto al più contenuto elemento dell’assistenza, ma anche chiarendo che deve considerarsi prevalente il primo aspetto nell’ipotesi di trattamenti farmacologici finalizzati al contenimento di esiti degenerativi e invalidanti di patologie congenite o acquisite. Con riferimento al caso di specie, non può negarsi che il problema della disabilità e dell’emarginazione, disciplinato dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e in buona sostanza il carattere socio assistenziale dell’attività svolta nei confronti dell’assistito appare meno significativo in rapporto al dato essenziale delle cure sanitarie, sia pure farmacologiche, prestate a causa di una malattia mentale irreversibile, pertanto la ASL è tenuta ad adempiere al pagamento delle rette di spedalità in favore dell’Istituto Ospedaliero.

LA VEXATA QUAESTIO DEL PAGAMENTO A CARICO DEI CONGIUNTI DELL’ASSISTITO:

 Corte di Cassazione, sentenza 24/02/2024 n.3629

TAR. SICILIIA SENTENZA N.1416 DEL 14 SETTEMBRE 2007

Il T.A.R. si pronuncia sulla questione del rimborso delle rette di ricovero di adulti inabili e non autosufficienti, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 22/1986 e dell’art. 59 della L.R. n. 33/1996. Si tratta del rimborso agli enti locali della assistanza sanitaria prestata da questi e dovuta dalle Aziende UU.SS.LL., una situazione che è del tutto speculare a quella delle Residenze Sanitarie Assistenziali, ove le Aziende chiedono ai Comuni il rimborso delle prestazioni di assistenza sociale (vitto e alloggio).

Sul punto si sono registrate opposte soluzioni della giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria.

Pubblichiamo la citata sentenza del TAR 

RIMBORSO SPESE MEDICHE

Cassazione civile SS.UU. sentenza 18 maggio 2007 n.11567

“Spetta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui l’assistito dal servizio sanitario nazionale, chiedendo il riconoscimento del diritto all’erogazione di cure asseritamente  urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, o al rimborso di spese effettuate presso una struttura privata senza preventiva autorizzazione, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute per sua natura non suscettibile di affievolimento”.

Nota

Come è noto il presupposto per i rimborso di spese relative a cure presso strutture estere è la non disponibilità di terapia adeguata in strutture italiane intesa o in senso assoluto o relativo, ovvero l’urgenza del trattatmento incompatibile con le liste di attesa esistenti nelle strutture italiane competenti.

Secondo la Cassazione il suddetto presupposto, anche se oggetto di valutazioni discrezionali di natura tecnica, non radica la giurisdizione amministrativa poichè il diritto alla salute non può essere degradato a interesse legittimo.
Di segno contrario vi sono tuttavia parecchie pronuncie del giudice amministrativo.