Lo scudo penale

Lo scudo penale

D.L. 30 dicembre 2023 n.215

La limitazione della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie alla colpa grave

Art.4

8-septies. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2025 nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, dell’entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

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Avv. Alberto Del Campo administrator

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