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Limite di remunerazione delle strutture accrediate. Il budget assegnato non può essere superato anche nel caso di aumento delle tariffe in corso d’anno.
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Limite di remunerazione delle strutture accrediate. Il budget assegnato non può essere superato anche nel caso di aumento delle tariffe in corso d’anno.
Limite di remunerazione delle strutture accrediate. Il budget assegnato non può essere superato anche nel caso di aumento delle tariffe in corso d’anno.
T.A.R. LAZIO, SENTENZA N.12623/2007
Annullamento del D.M. 12 settembre 2006 “
Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie
“.
La sentenza
Tuttavaia l’art.8 del decreto legge 31 dicembre 2007 n.248 introduce un comma “e-bis” nell’art.8-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 ed in pratica “sterilizza” i possibili effetti della sentenza del T.A.R. Lazio 12.623/2007 con la quale è stato annullato il tariffario delle prestazioni specialistiche adottato con Decreto del Ministro della Salute 12 settembre 2006, nel senso che il budget assegnato non può in ogni caso essere superato; ecco il testo:
8. Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio
sanitario nazionale, all’art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente:
«e-bis) la modalita’ con cui viene comunque garantito il rispetto
del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di
prestazioni concordato ai sensi della lettera d) prevedendo che in
caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche’ delle
altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di
prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti
indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi
integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario
programmato.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente
gia’ sottoscritti per l’anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla
previsione normativa di cui al comma 1.
3. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Con cadenza triennale a
far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale
aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e
comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre
2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe massime, anche
attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali,
sentite le societa’ scientifiche e le associazioni di categoria
interessate.
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Avv. Alberto Del Campo
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