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L’azienda sanitaria risponde per l’operato del medico convenzionato? Cassazione Penale, sentenza 23 settembre 208 n.36502
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L’azienda sanitaria risponde per l’operato del medico convenzionato? Cassazione Penale, sentenza 23 settembre 208 n.36502
L’azienda sanitaria risponde per l’operato del medico convenzionato? Cassazione Penale, sentenza 23 settembre 208 n.36502
L’azienda sanitaria non risponde dell’operato del medico convenzionato perchè non possono t
rovare applicazione nella fattispecie in esame gli artt. 1228 e 2049 c.c., norme che pongono a carico del datore di lavoro la responsabilità per i danni arrecati dai suoi dipendenti con dolo o colpa, stante la diversa natura del rapporto.
Il medico convenzionato infatti svolge la sua attività in piena autonomia e non è vincolato dall’obbligo di rispettare gli ordini o le direttive del soggetto preponente.
Il medico convenzionato è del tutto libero sia nella predisposizione dell’organizzazione che mette a disposizione del paziente sia nella scelta delle cure da praticare.
La sentenza
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I fondamenti del mobbing. Cassazione Civile, sentenza 9 settembre 2008 n.22858
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Convenzioni delle Università; trasferimento della gestione clinica e delal responsabilità. Cassazione Civile, sentenza 8 ottobre 2008 n.24791.
Info sull'autore
Avv. Alberto Del Campo
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