CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, SENTENZA 3 OTTOBRE 2023 N.27878
La Cassazione cambia idea, per il pagamento dello straordinario non è necessaria l’autorizzazione formale: “per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario.“
La sentenza; è in contrasto con quella che segue.
CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA N.23059 DEL 27/07/2022. Una stretta sul lavoro straordinario
La Corte nega la retribuzione del lavoro straordinario ad un infermiere perchè non autorizzato “preventivamente” e per “iscritto“. Infatti il lavoro straordinario è eccezionale e per essere conforme al buon andamento della amministrazione le esigenze di servizio e la copertura della spesa devono essere predeterminate e pertanto è ininfluente una autorizzazione in sanatoria, come un semplice “nulla osta”.
La sentenza
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.3748/2011
In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l’art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poichè la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi
La sentenza:
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.4525/2011
Deve ritenersi che l’indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso, dell’ambiente di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d’essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La sentenza:
CASSAZIONE CIVILE, SS.UU. SENTENZA N.8836/2010
Ritardo e/o mancato conferimento delle posizioni organizzative: è competente il giudice ordinario e può essere proposta azione di risarcimento danni per la perdita della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato.
La sentenza:
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.10009/2010 – INDENNITA’ DI COORDINAMENTO
Per il riconoscimento dell’indennità di coordinamento è sufficiente lo svolgimento effettivo di tali funzioni, purchè di tale incarico vi sia traccia documentale,
che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa
del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale,
restando esclusa la possibilità per l’amministrazione di subordinare il suddetto diritto
a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.
La sentenza:
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.9248/2008
La Corte, decidendo ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64, dichiara che l’art. 44, comma 6, lett. c), del ccnl del comparto sanità – personale non dirigente, sottoscritto il 1 settembre 1995 deve essere interpretato nel senso che l’indennità ivi prevista spetta esclusivamente al personale infermieristico operante nelle strutture qualificate come Servizi di malattie infettive o equipollenti
Ecco il testo:
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. LAVORO, SENTENZA 18 GIUGNO 2007
L’Azienda sanitaria che non rispetta i limiti contrattuali in tema di numero di turni di pronta reperibilità deve essere condannata al risarcimento dei danni (oltre che all’ordine di cessazione del comportamento illegittimo).
Ecco il testo:
Pubblichiamo alcune risposte dell’ARAN a vari quesiti riguardanti il personale non dirigenziale:
può l’Azienda inquadrarli nel nuovo profilo di programmatore, prescindendo dalla trasformazione dei posti in pianta organica e dalla verifica del possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla declaratoria?
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