L’art.12, comma 6, della L. 19 febbraio 2004 n.40 è adesso il seguente:
“6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all’estero, il
cittadino italiano è punito secondo la legge italiana “.
Non si tratta comunue di “reato universale” perchè lo straniero resta non punibile.
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