La Cassazione censura l’arbitrio nelle selezioni interne del personale

La Cassazione censura l’arbitrio nelle selezioni interne del personale

Con l’ ordinanza  n. 32842 del 16 dicembre 2025 la Sezione Lavoro dà piena attuazione al principio di buona fede contrattuale: 

Ove il datore di lavoro non abbia fornito, nemmeno in sede giudiziale, alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta del personale ritenuto idoneo – a parità di requisito di accesso è configurabile l’inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile. Essendo certo l’inadempimento dell’obbligazione datoriale (di eseguire la scelta sulla base dei principi di correttezza e buona fede), il danno è certo quanto all’an debeatur. Incerta è la sua misura, da determinare sulla base d’un criterio probabilistico” (Cass. n. 15810/2001). Nell’impossibilità (od estrema difficoltà) di provare l’entità del danno per perdita di chances, è consentita al giudice la liquidazione equitativa Il lavoratore ha pertanto diritto al risarcimento del danno da perdita di chance che non sarà condizionato alla prova, da parte sua, che la scelta, ove correttamente eseguita, si sarebbe certamente risolta in suo favore ove, in considerazione dalla mancanza assoluta dei criteri di selezione applicati e del comportamento processuale della controparte, non sia stato posto in grado di prospettare il probabile esito della selezione (Cass. n. 3415/2012)”.

L’ordinanza

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Avv. Alberto Del Campo administrator

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