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Approvato il nuovo CCNL del Comparto 2022/2024

Tratto da www.aranagenzia.it

In data 27.10.2025 l’ARAN e le parti sindacali hanno sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024. Il contratto si rivolge a oltre 581.000 dipendenti del comparto, compresa la sezione della ricerca sanitaria e prevede un aumento medio mensile di 172 euro per 13 mensilità.

Il CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale volte a migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare le competenze professionali in continuità con il precedente contratto.

E’ stato infatti previsto, fra l’altro, l’ampliamento della platea dei possibili dipendenti che possono partecipare all’accesso all’area di elevata qualificazione: oltre alla laurea magistrale accompagnata da un incarico di funzione di almeno tre anni è stata introdotta la possibilità di accesso al personale in possesso della laurea triennale accompagnata da un periodo di incarico di funzione di almeno sette anni oppure il possesso di titoli di studio equipollenti ai sensi dell’art. 4 della Legge 26.2.1999, n. 42 unitamente ad un periodo di almeno sette anni di incarico di funzione.

Sono stati inoltre introdotti e/o rivisti alcuni aspetti degli istituti contrattuali, fra i quali:

  • la possibilità, in via sperimentale e garantendo comunque qualità e livello dei servizi resi all’utenza, di poter articolare l’orario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni, previa adesione volontaria da parte dei lavoratori;
  • il riconoscimento del buono pasto in lavoro agile nonchè la priorità di accesso a questo istituto contrattuale per chi è in situazioni di disabilità o per assistenza a famigliari disabili;
  • l’aggiornamento di alcuni aspetti degli incarichi già previsti dal precedente contratto prevedendo, fra l’altro, la possibilità di poter coniugare lo straordinario in presenza di incarico fino al valore di 5.000 euro.

E’ stato introdotto il nuovo profilo di Assistente infermiere, già istituito con specifico Accordo Stato Regioni, figura intermedia fra i profili dell’area dei Professionisti della salute e dei funzionari e dell’area degli Operatori; sono state estese alcune tutele relative a permessi, assenze e congedi nonché la formazione del personale.

Sono stati inoltre disciplinati gli istituti delle prestazioni aggiuntive e dell’attività di collaborazione alla realizzazione della libera professione intramuraria del dirigente sanitario.

Particolare attenzione è stata poi riservata all’aumento dell’età media del personale prevedendo specifiche politiche e strumenti di age management volte a favorire e a migliorare le condizioni di lavoro del personale pubblico che presenta oggi un’età media elevata, la possibilità di fruizione delle ferie anche ad ore, eventuali necessità temporanee del personale che possono essere affrontate attraverso la concessione di limitati periodi di part time in deroga alla graduatoria annuale.

Data la peculiarità del settore sanitario, è stata introdotta specifica tutela per il personale oggetto di aggressioni da parte di terzi, prevedendo il patrocinio legale da parte dell’Azienda e la possibilità, se richiesta dal dipendente, di supporto psicologico.

Infine, sono state aggiornate le indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato nonché l’indennità di pronto soccorso prevedendo un meccanismo di distribuzione delle risorse fra regioni in linea con quanto già introdotto con il contratto dell’area, delineando un percorso che consenta l’integrale utilizzo delle disponibilità economiche garantite dalla legge.

Il CCNL

          Il CCNL

D.M. 13 gennaio 2025 n.12. Tabella unica del valore pecuniario dei punti di invalidità tra dieci e cento punti.

Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell’art.7, comma 4, della LEGGE 8 marzo 2017, n. 24, “Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”. 

D.M. 13 gennaio 2025 n.12

D.M. 13 gennaio 2025 n.12

La Conferenza Stato-Regioni allarga la flat tax per le prestazioni aggiuntive

La Conferenza Stato-Regioni, col documento 25/10/CR05/C7, chiarisce parecchi dubbi sulla tassazione delle prestazioni aggiuntive:
1) Le prestazioni aggiuntive possono avere finalità molteplici: quelle di sopperire alla carenza
di organico, di ridurre le liste di attesa nonché il ricorso alle esternalizzazioni.
2) La flat tax è per cassa, anche per prestazioni rese anteriormente al D.L. 7 giugno 2024 n.73.
3) Si applica anche alle indennità per guardia notturna.

Decreto 4 agosto 1998

Documento della Conferenza Stato-Regioni

Sospensione dell’accreditamento istituzionale fino al 31/12/2026

La sospensione è disposta dall’art. 36 della Legge 16 dicembre n.193. I dossier preparatori chiariscono che non è sospeso l’intero sistema, ma solo l’accreditamento di nuove strutture o l’estensione della attività di quelle già accreditate ad altre branche. La norma così rinvia l’introduzione del principio di concorrenza basato sulla qualità e sui costi, che era stato introdotto con l’art.8-quinquies, comma 1 bis, del D. Lgs. n.502/1992. La dsisposizione è anche di dubbia costituzionalità, considerato che limita per due anni la libertà di iniziativa economica:

Art.36

Sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell’ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
 

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137 (violenza contro i sanitari)

Contrasto ai fenomeni di violenza nei confronti dei sanitari

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonchè di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

La maternità surrogata diventa reato punibile se commesso dal cittadino all’estero

L’art.12, comma 6, della L. 19 febbraio 2004 n.40 è adesso il seguente:

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all’estero, il
cittadino italiano è punito secondo la legge italiana “.

Non si tratta comunue di “reato universale” perchè lo straniero resta non punibile.  

Nuovo Accordo Integrativo Regionale Sicilia

Il nuovo Accordo Integrativo Regionale della Sicilia per gli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari  e delle professioni sanitarie

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Decreto Assessorato Salute 6 agosto 2024 n.869

Adozione in via sperimentale del tariffario per le prestazioni di assistenza protesica incluse negli elenchi 2A e 2B dell’allegato 5 al D.P.C.M. 12/01/2017

          Il decreto

         L’allegato

Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73:

Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, entrato in vigore l’8/6/2024. In particolare l’art.3, comma 10 dispone:

Nell’eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa ((per il triennio))  2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l’erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, attraverso l’utilizzo dell’attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni  ((aggiuntive o)) del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione di cui al primo periodo, anche ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell’assistito“.

Ammessa l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore del sanitario

Il Tribunale di Milano ammette in linea di principio l’azione diretta del danneggiato nei confronti della assicurazione del sanitario, salvo l’esame nel merito in base alle condizioni di polizza.

Ordinanza Tribunale di Milano del 26 agosto 2024