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Archivio per Categoria Responsabilità penale
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Responsabilità medica e sanitaria - "malasanità"
Archivio per categoria "Responsabilità penale"
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L’osservanza delle linee guida non esime dalla possibile colpa. Cass. pen., Sez. II, Sent., 01/03/2010, n. 8054
L’osservanza delle “linee guida” non esime dalla colpa professionale.
La sentenza
Attività pericolosa e caso fortuito. Cassazione Civile, sentenza 5/1/2010 n.25
Con riguardo all’esercizio di attività pericolosa, qual è quella svolta dal gestore di impianto di scivolo veloce in sottostante piscina, anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea – secondo l’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione – a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso.
La sentenza
Il rifiiuto del ricovero non sempre è omissione di atti di ufficio. Corte di Cassazione Penale, sentenza 3/12/2009 n.46512
E’ legittimo rifiutare il ricovero di un paziente se l’allarme è ingiustificato; non vi è reato di omissione di atti di ufficio.
La sentenza
Annullabilità del contratto tra medico e paziente per dolo
E’ annullabile il contratto stipulato con il falso medico che ha ingannato il paziente circa la sua qualità.
Sentenza del Giudice di Pace di Varese del 18/10/2010 (da www.ilcaso.it):
Il diritto di critica prevale sulla possibile diffamazione. Cassazione Penale, sentenza 15 gennaio 2009 n.1369
Il diritto di critica prevale sula possbile difamazione in quanto esercizio di un diritto ani sensi dell’art.51 del codie penale.
La sentenza
L’azienda sanitaria risponde per l’operato del medico convenzionato? Cassazione Penale, sentenza 23 settembre 208 n.36502
L’azienda sanitaria non risponde dell’operato del medico convenzionato perchè non possono t
rovare applicazione nella fattispecie in esame gli artt. 1228 e 2049 c.c., norme che pongono a carico del datore di lavoro la responsabilità per i danni arrecati dai suoi dipendenti con dolo o colpa, stante la diversa natura del rapporto.
Il medico convenzionato infatti svolge la sua attività in piena autonomia e non è vincolato dall’obbligo di rispettare gli ordini o le direttive del soggetto preponente.
Il medico convenzionato è del tutto libero sia nella predisposizione dell’organizzazione che mette a disposizione del paziente sia nella scelta delle cure da praticare.
La sentenza
Il rapporto di gerarchia non autorizza l’ingiuria. Cassazione Penale, sentenza 25 luglio 2008 n.31388
NON SI PUO’ DIRE AL PROPRIO SUBORDINATO: “LEI NON CAPISCE UN C…”
Con sentenza n.3338 del 25 luglio 2008 la Sezione IV Penale della Cassazione ha sostanzialmente confermato la sentenza della Corte d’Appello di Catania del 12 giugno 2007, affermando che commette il reato di ingiura il superiore gerarchico che apostrofi il dipendente a lui subordinato con la frase “Lei non capisce un c…” . Il rapporto di subordinazione non attenua i limiti al diritto del superiore di etero-determinare la prestazione del dipendente, anche eventualmente con la critica e la correzione, ma anzi il superiore deve far uso di una “attenta continenza espressiva” .
La sentenza
Chi denuncia il mobbing non diffama. Cassazione Penale, sentenza 23 aprile 2008 n.16870
Denunciare al superiore le vessazioni del collega di lavoro non è diffamazione perchè vi è l’esimente dell’adempimento di un dovere.
La sentenza
Legittimità delle registrazioni nella prova del mobbing. Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 8 maggio 2007 n.10430
La Cassazione conferma un orientamento già espreso a SS.UU. in sede penale, e cioè che è legittima la registrazione di conversazioni purchè chi registra sia presente alla conversazione; la “intercettazione”, perseguibile penalmente, avviene solo quando chi registra non sia presente.
Nel caso in specie poi la registrazione eseguita per fornire prova delle angherie subite al posto di lavoro costituisce anche esercizio del diritto del lavoratore alla tutela della sua salute e del diritto di difesa.
La sentenza
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