Archivio degli autori Avv. Alberto Del Campo

Complicanze post operatorie e colpa medica. Cassazione Civile, sentenza 28/09/2009 n.20790

Nel caso in cui dopo un intervento chirurgico si verificono delle complicazioni post operatorie il medico non può esimersi da colpa lieve per il fatto che l’intervento abbia comportato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. L’obbligo della prestazione secondo le leges artis, che il professionista deve provare di aver rispettato (Cass. 24791/2008), persiste per il chirurgo per tutte le fasi dell’intervento, anche per quelle post-operatorie, ed egli deve attentamente seguire il paziente anche in relazione a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire dopo l’intervento.

La sentenza

Un caso di mobbing. TAR Milano, sentenza 11 agosto 2009 n.4581

UN ESEMPLARE CASO DI MOBBING: DOPO VENT’ANNI, GIA’ IN PENSIONE, AL MEDICO VIENE RICONOSCIUTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ESSERE SEMPRE STATO SCAVALCATO NEL CONFERIMENTO DEL POSTO DI PRIMARIO.

Leggi nn.180 e 833 del 1978 le prestazioni sanitarie sono un diritto e le controversie spettano al Giudice Ordinario. Corte di Cassazione, sentenza 1° luglio 2009 n.31905

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Per la Cassazione la giurisdizione in materia di “quota alberghiera” spetta al Giudice Ordinario, non essendo ormai più vigenti le fattispecie cui si riferiva la giurisdizione esclusiva in materia di “spese di spedalità”.

La sentenza

ESENZIONE ICI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI. Risoluzione n.179/E del 10/07/2009

Per il Ministero la “non commercialità” deve riguardare sia il soggetto che l’attività esercitata.

In particolare è da considerare non commerciale l’attività sanitaria svolta al di fuori delle regole di mercato da soggetti concessionari, convenzionati o accreditati.

Il testo:

Il testo

Revoca illegittima dell’accreditamento e risarcimento dei danni. Consiglio di Stato, sentenza 30/06/2009 n.4237

La casa di cura ottiene il risarcimento dei danni per la revoca illegittima dell’accreditamento.

Nel caso di annullamento in s.g. di una delibera con la quale una USL ha illegittimamente dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento in essere tra una Casa di cura e il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 44 della L. n. 833/1978, è ravvisabile sia la lesione dell’interesse legittimo pretensivo della Casa di cura, cagionata dal ritardo con cui la P.A. ha emesso il provvedimento finale di accreditamento provvisorio, sia il danno c.d. “da disturbo”, posto che la Casa di cura può agire per ottenere il ristoro del pregiudizio patito in conseguenza dell’illegittima compressione delle facoltà di cui era già titolare (nella specie, in quanto convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale per molteplici branche specialistiche già da molto tempo – nella specie, dal 1979).

Nel caso di annullamento in s.g. di una delibera con la quale una USL ha illegittimamente dichiarato risolto il rapporto di convenzionamento in essere tra una Casa di cura e il Servizio Sanitario Nazionale, il danno emergente va quantificato in misura pari al minor utile realizzato a causa della risoluzione del rapporto convenzionale e del mancato accreditamento delle prestazioni sanitarie con la Regione per il periodo in cui la convenzione non ha avuto effetto, tenendo conto dei risultati conseguiti e documentati nel passato, nonché della riduzione, che nel tempo si è avuta, della durata media dei giorni di degenza. Su detto valore andrà calcolata la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) e gli interessi, dal momento dell’adozione del provvedimento di risoluzione della convenzione fino al riconoscimento dell’accreditamento, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

La sentenza

Impugnazione del licenziamento. Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 4 maggio 2009 n.10235

La mancata impugnazione del licenziamento pregiudica anche la richiesta di risarcimento dei danni in via contrattuale, salva la possibilità di agire in via extracontrattuale.

La sentenza

Prescrizione della remunerazione dei medici specializzandi. Cassazione Civile, SS.UU. sentenza 17 aprile 2009 n.9147

Per la Cassazione il termine di prescrizione è decennale. Si tratta infatti dell’inadempimento di una obbligazione ex lege a carico dello Stato, cui si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale relativa ai fatti illeciti. Il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal 27.10.1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con il quale il legislatore ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio unicamente in favore degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 e destinatari delle sentenze passate in giudicato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, poiché solo da detta data si ha un inadempimento dello Stato e la quanticazione del diritto (anche se non riconosciuto a tutti).

La sentenza