Archivio degli autori Avv. Alberto Del Campo

Consenso informato e tutela della privacy. Il caso del test HIV eseguito senza consenso e della diffusione del risultato.

Anche se la L.135/1990 consente di eseguire il test HIV  senza il consenso del soggetto per motivi clinici, nel suo interesse, il principio và interpretato ai sensi dell’art.32, comma 2 Cost., ed il mancato consenso è superabile solo nel caso di “obiettiva ed indifferibile urgenza” o nel caso  di “specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio di terzi o altro)“; in ogni caso deve essere garantito il diritto alla riservatezza. La sentenza:

Forma ed onere della prova del consenso informato. Corte di Cassazione, sentenza 27/11/2012 n.20984

In materia di consenso informato, la S.C. ha precisato i seguenti princìpi:
1) non può esservi un consenso tacito per facta concludentia;
2) la qualità personale del soggetto da informare (nella specie, medico) non fa venire meno l’obbligo di informazione;
3) l’onere della prova con riguardo all’avvenuta illustrazione delle possibili conseguenze dannose della terapia spetta al medico, una volta dedotto dal paziente il relativo inadempimento.

La sentenza:

Attività intramoenia per ilpersonale non medico: obblighi contributivi e limiti all’orario di lavoro.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. INTERPELLO N.15/2011.

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamentazione dell’attività intramoenia per il personale non medico – obblighi contributivi – disciplina in materia di tempi di lavoro. A fini fiscali l’attività intramoenia è considerata di lavoro dipendente, mentre non si applicano le limitazioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003. La risposta del Ministero:

Piano strategico salute mentale Regione siciliana

Il Piano regola le modalità di accesso ai servizi di salute mentale.

Il testo

Onere della prova del mobbing. Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 10 ottobre 2012 n.18927

“Nel rito del lavoro, il principio dispositivo deve essere contemperato con quello della ricerca della verità materiale, con l’utilizzazione da parte del giudice anche di poteri officiosi oltre che della prova per presunzioni, alla quale, specialmente in casi come quello in oggetto, va attribuito precipuo rilievo”.

       La sentenza

Visita post operatoria a pagamento e abuso d’ufficio. Cassazione Penale, sentenza 17 ottobre 2012 n.40824

Commette abuso d’ufficio il medico che esegue delle visite a pagamento senza informare i pazienti stessi circa la possibilità di ottenere la stessa prestazione presso l’ospedale senza ulteriori spese, in quanto questa attività è già compresa nella tariffa, corrisposta per il ricovero e l’intervento chirurgico:
“il medico, con la visita post operatoria in ambito privato, viene a percepire, un ingiusto vantaggio (da doppia retribuzione), con danno del paziente (che viene a versare un emolumento già compreso nel ticket)”, si legge ancora nella sentenza che al medico compete “l’obbligo di concludere l’intervento professionale nella sede naturale, ospedaliera, e senza ulteriori esborsi economici non dovuti, a meno che sia lo stesso paziente che opti, consapevolmente, per tale soluzione (…) Né può sostenersi che si è trattato nella specie di una scelta volontaria dei pazienti posto che non risulta affatto che gli stessi siano stati informati del loro diritto di essere visitati, senza ulteriori aggravi economici, all’interno della struttura pubblica nella quale era stato praticato l’intervento chirurgico”