Per l’ARAN, “in base all’art. 86 comma 8, del CCNL del 23.1.2024, l’incarico attribuibile ai dirigenti assunti con L. 145/2018 è solo di tipo professionale iniziale. Nel momento in cui il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, si applicherà l’art. 22 comma 2 e nella “effettiva anzianità” dovrà computarsi anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto come specializzando in applicazione della L. 145/2018.“

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