Buoni pasto per tutti dopo la sesta ora di lavoro

Buoni pasto per tutti dopo la sesta ora di lavoro

Cassazione Civile Sez. Lavoro, ordinanza del 17/09/2025 n.25525

La Corte conferma un orientamento consolidato in favore di tutti i dipendenti, sia “turnisti” che “non turnisti“: basta superare le sei ore di lavoro. “In tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.

Già in precedenza la Corte aveva chiarito che il buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva (Cassazione Sez. L – Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Sez. L – Sentenza n. 5547 del 01/03/2021; Sez. L – Sentenza n. 31137 del 28/11/2019), ponendosi quindi al di fuori dell’ambito di applicazione dall’art. 2948 c.c., e cioè della prescrizione quinquennale, operante invece per le pretese retributive…determin0ando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria con prescrizione decennale. Gli importi arretrati possono arrivare fino a € 10.000,00. 

L’ordinanza

Info sull'autore

Avv. Alberto Del Campo administrator

Lascia una risposta